[AZA 7] U 362/98 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 27 giugno 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro B.________, opponente, rappresentato dall'avv. Fabio Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano F a t t i : A.- B.________, nato nel 1943, lavorava come gessatore presso la ditta C.________ SA quando, il 21 ottobre 1994, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportň una contusione alla spalla destra con rottura della cuffia dei rotatori. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Mediante decisione 8 settembre 1997, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invaliditŕ del 25% dal 1° maggio 1997 e di un'indennitŕ per menomazione all'integritŕ del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 9 gennaio 1998. B.- Assistito dall'avv. Fabio Taborelli, B.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita del 56%, eventualmente previo allestimento di un rapporto peritale. Postulň inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il 16 aprile 1998 l'istanza cantonale concesse l'assistenza giudiziaria richiesta. Il successivo 10 giugno essa ordinň poi l'erezione di una perizia che venne affidata al dott. M.________, specialista di chirurgia ortopedica. Prendendo a base il rapporto di questo sanitario, l'autoritŕ giudiziaria di primo grado accolse parzialmente il gravame per pronunzia 23 novembre 1998, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invaliditŕ del 41%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-. C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio cantonale e di stabilire il tasso d'invaliditŕ al 25%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite l'avv. Taborelli, postula la reiezione del gravame. Egli domanda altresě di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella presente procedura. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha giŕ correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invaliditŕ lamentata dall'opponente. L'istanza cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invaliditŕ venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'autoritŕ giudiziaria di primo grado ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invaliditŕ all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) č necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attivitŕ l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non puň che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che l'assicurato non puň dal profilo sanitario proseguire la sua attivitŕ professionale di gessatore. Emerge perň anche, in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento stesso -, č da ritenere, in teoria, totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene. b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilitŕ, per l'assicurato, di svolgere, in seguito all'infortunio, la precedente attivitŕ, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, giŕ citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, l'autoritŕ giudiziaria cantonale, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacitŕ di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attivitŕ leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, č stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione perň che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacitŕ lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attivitŕ effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, etŕ, anni di servizio, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione č tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolaritŕ suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non puň senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attivitŕ confacenti allo stato di salute č valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non puň quindi essere tutelato. e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando, dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in attivitŕ leggere, che, teoricamente, anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni puň aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invaliditŕ (fr. 59'747.- annui) non č mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base di un'invaliditŕ del 25% merita di essere ristabilita. 4.- a) L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che giŕ aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente avvertito che qualora sia piů tardi in grado di pagare, sarŕ tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG. b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa č priva di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo di regola gratuita (art. 134 OG). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto, il giudizio querelato 23 novembre 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente č accolta. La Cassa del Tribunale rifonderŕ al patrocinatore dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale. IV. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: