[AZA 7] U 410/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere Sentenza dell'8 novembre 2001 nella causa D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano F a t t i : A.- D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 č caduta dalla scala esterna della propria abitazione procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre di media entitŕ, senza importanti lesioni osteoarticolari. La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative di legge. Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata č stata posta al beneficio di un'indennitŕ per menomazione dell'integritŕ fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece negato il diritto ad una rendita d'invaliditŕ, considerando che i postumi dovuti all'infortunio non pregiudicavano la capacitŕ di guadagno dell'assicurata in misura apprezzabile. Mediante decisione su opposizione del 6 luglio 1998, l'INSAI ha confermato il provvedimento inizialmente emesso. B.- Rappresentata dall'avvocato A. Rampini di Lugano, D.________ č insorta contro la menzionata decisione su opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Chiedeva di essere posta al beneficio di una rendita d'invaliditŕ non inferiore al 50 %, a dipendenza del persistente danno alla spalla destra. Contestava essenzialmente la valutazione dell'esigibilitŕ lavorativa, sia nella sua originaria professione di cucitrice sia in attivitŕ sostitutive. L'autoritŕ di ricorso cantonale ha completato l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica giudiziaria a cura del dott. M.________, specialista in fisiatria e reumatologia. Il referto peritale, fondato su una visita specialistica del 9 marzo 1999, č stato redatto il 5 maggio seguente. Dopo aver l'insorgente chiesto che il caso fosse sottoposto al prof. G.________, specialista in ortopedia dapprima all'Ospedale cantonale di F.________, piů tardi alla Clinica X.________, il quale in passato ebbe in cura la paziente, il Tribunale delle assicurazioni ha nuovamente interpellato il dott. M.________, che in un complemento peritale 12 luglio 1999 si č espresso sulla data in cui l'assicurata, dopo l'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990, aveva verosimilmente raggiunto lo "status quo ante" o lo "status quo sine". In data 10 agosto 1999, la Corte cantonale ha informato l'interessata circa la possibilitŕ che la contestata decisione su opposizione venisse modificata a suo detrimento, avvertendola della facoltŕ di procedere al ritiro dell'impugnativa. L'insorgente ha informato il Tribunale di non intendere far uso di tale possibilitŕ. I giudici di prime cure hanno considerato che il nesso di causalitŕ naturale fra il danno alla salute presentato dall'assicurata e l'infortunio da lei subito il 21 ottobre 1990 si era estinto giŕ a contare dall'8 febbraio 1991. A far tempo da quella data l'INSAI avrebbe pertanto dovuto porre fine definitivamente alle proprie prestazioni, le quali, per quanto atteneva alle cure mediche, erano state concesse sino nel marzo 1997. Il Tribunale precisava che la questione delle prestazioni indebitamente percepite si sarebbe posta soltanto se l'INSAI avesse deciso di pretenderne il rimborso. Con giudizio 23 settembre 1999 il gravame č stato respinto (disp. 1) e la decisione amministrativa 6 ottobre 1998 (recte 6 luglio 1998) riformata nel senso che il nesso di causalitŕ naturale fra il danno alla salute e l'infortunio 21 ottobre 1990 - e con esso l'obbligo contributivo dell'INSAI - era dichiarato estinto a far tempo dall'8 febbraio 1991 (disp. 2). C.- Patrocinata dall'avvocato M. Cereghetti di Massagno, D.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Contesta in sostanza la perizia giudiziaria allestita dal dott. M.________, l'opinione del dott. A.________, capo clinica di ortopedia all'Ospedale Y.________ espressosi segnatamente nel febbraio 1991, al quale aveva fatto riferimento il perito giudiziario nelle sue informazioni complementari del 12 luglio 1999, nonché le conclusioni del dott. C.________, medico di circondario dell'INSAI. Fa valere che l'asserita lesione a livello della cuffia dei rotatori alla spalla destra sarebbe, secondo il prof. G.________, di cui chiede l'audizione, da ricondurre all'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990. Lamenta che arbitrariamente sarebbe stata disattesa la richiesta di complementi istruttori giŕ formulata in sede cantonale e ravvisa in tale rifiuto una violazione del diritto di essere sentito. Protestate spese e ripetibili, conclude postulando in via principale che l'intero incarto venga retrocesso al Tribunale di prime cure per complemento d'istruttoria e nuovo giudizio. In via subordinata, chiede che le venga assegnata una rendita d'invaliditŕ pari ad un'incapacitŕ di guadagno non inferiore al 50 %. La ricorrente ha altresě domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. Invitata da questa Corte a compilare l'apposito questionario relativo alle sue condizioni economiche, essa non vi ha dato alcun seguito entro il termine stabilito. L'INSAI propone che il gravame sia integralmente respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Oggetto della presente lite in sede cantonale era il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto giŕ le č stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita d'invaliditŕ a dipendenza di un danno fisico trovantesi in un nesso di causalitŕ naturale e adeguata con l'evento infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni per cure mediche e indennitŕ per menomazione dell'integritŕ fossero state a ragione corrisposte. Anche questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto. Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autoritŕ di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato i principi che governano i presupposti di un nesso di causalitŕ naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita d'invaliditŕ (art. 18 LAINF). A questa esposizione puň pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale, per i motivi di cui si dirŕ nel prossimo considerando la fattispecie della presente vertenza č stata delucidata correttamente, per cui č priva di ogni fondamento la censura di violazione del diritto di essere sentito e inconferente la conclusione intesa a postulare l'allestimento di ulteriori indagini. 3.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia realizzato il presupposto di un nesso di causalitŕ naturale tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla spalla destra č stato chiarito facendo capo ad una perizia giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autoritŕ di ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata relazione di causalitŕ si era estinta giŕ a contare dall'8 febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio 1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in particolare attestato che in occasione di un'artroscopia diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto escludere una rottura della cuffia dei rotatori e riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla destra. Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti all'inserto, appare motivata e convincente. b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto precede, esse non possono perň minimamente infirmare le conclusioni cui č giunta la giurisdizione cantonale. Occorre rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di causalitŕ naturale tra l'evento in discussione e il danno alla salute cosě come l'assunto che l'esito cui giunse il dott. A.________ in occasione della summenzionata artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato bisogna ribadire, come č stato rilevato correttamente dall'autoritŕ di ricorso cantonale, che il prof. G.________, segnatamente in un certificato medico 2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza perň nulla asserire in merito alla probabilitŕ preponderante di tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza delle conclusioni del dott. A.________, il prof. G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente criticato, pur facendovi esplicito riferimento, l'esito delle indagini effettuate dal menzionato specialista di ortopedia nel febbraio 1991. L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale delle assicurazioni. c) Discende dalle suesposte considerazioni che da questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato; la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla rendita d'invaliditŕ, sono quindi meritevoli di tutela. 4.- L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e indennitŕ per menomazione dell'integritŕ. Tali elementi del provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a). Ciň nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati, concludendo in modo generale che il nesso di causalitŕ naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio 1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative indebitamente percepite. Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del giudizio impugnato dev'essere annullato. 5.- Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha diritto a un'indennitŕ di parte ridotta. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo č parzialmente accolto nel senso che č annullato il punto 2 del dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per l'eccedenza esso č respinto. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'INSAI verserŕ alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di indennitŕ di parte. IV. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 8 novembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :