Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 7} U 452/05 Sentenza del 29 settembre 2006 IIa Camera Composizione Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere Parti La Basilese Assicurazioni, 4002 Basilea, ricorrente, rappresentata dall'avv. Maura Colombo, Via F. Pelli 7, 6901 Lugano, contro A.________, opponente Istanza precedente Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano (Giudizio del 19 ottobre 2005) Fatti: A. A.________, mentre era alle dipendenze della A.________ SA in qualitŕ di cameriera e come tale assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Basilese Assicurazioni, č in data 30 marzo 2002 caduta riportando un trauma distorsivo alla caviglia destra. L'assicuratrice ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. Con decisione 14 gennaio 2005, confermata il 7 giugno seguente a seguito di opposizione presentata per l'assicurata dapprima dall'avv. Peer, poi dalla Societŕ di soccorso senza confine, la Basilese ha riconosciuto all'interessata una rendita di invaliditŕ transitoria del 16% a far tempo dal 1° dicembre 2004 e un'indennitŕ per menomazione dell'integritŕ del 10%. B. Patrocinata dalla Societŕ di soccorso senza confine, l'assicurata ha deferito la decisione su opposizione limitatamente al tema della rendita d'invaliditŕ con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, mediante giudizio 19 ottobre 2005, ha accolto il gravame nel senso che ha assegnato all'istante una rendita del 37%. C. La Basilese, rappresentata dall'avv. Colombo, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo per cui chiede il ripristino della decisione su opposizione. Mentre l'Ufficio federale della sanitŕ pubblica non si č determinato, l'assicurata, rappresentata dall' avv. Boffini, postula la reiezione del gravame. In sede di procedura l'interessata ha revocato il mandato conferito al suo patrocinatore. Diritto: 1. Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha giŕ correttamente ricordato il disciplinamento applicabile nella fattispecie. A questa esposizione puň essere fatto riferimento e prestata adesione. 2. Oggetto della lite č solo l'importo della rendita d'invaliditŕ spettante all'assicurata, segnatamente il tasso d'invaliditŕ ritenuto ai fini della fissazione della medesima. Piů in particolare si tratta di determinare se debba essere ritenuto ai fini della commisurazione di esso tasso il reddito da invalido emergente dai valori statistici regionali, come reputano i primi giudici, oppure il reddito che si deduce dai dati raccolti a livello nazionale, come asserisce l'assicuratore ricorrente. Orbene, non puň che essere data adesione alla tesi della Basilese Assicurazioni. In effetti, la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha in data 10 novembre 2005 stabilito che inapplicabili sono ormai i valori regionali desumibili dalla tabella TA 13 riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni, cui ha fatto capo l'autoritŕ giudiziaria cantonale, e che devono trovare applicazione i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K., I 424/05). In queste condizioni, gli altri elementi di calcolo della prestazione non essendo contestati e non apparendo essi comunque censurabili, la decisione dell'assicuratore ricorrente, che ha fatto una corretta applicazione delle suddette tabelle riferite ai dati nazionali, deve essere ripristinata. 3. Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura č gratuita (art. 134 OG). Conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, nessuna indennitŕ per ripetibili viene assegnata alla Basilese, la quale, anche se patrocinata da un legale, in qualitŕ di assicuratrice LAINF dev'essere assimilata a un'autoritŕ vincente o a un organismo con compiti di diritto pubblico (consid. 6 non pubblicato in DTF 120 V 352). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto, il giudizio cantonale impugnato del 19 ottobre 2005 essendo annullato. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennitŕ di parte. 3. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 29 settembre 2006 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: