[AZA 7] U 4/99 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 2 luglio 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro F.________, opponente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), Via S. Balestra 19, 6901 Lugano, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano F a t t i : A.- F.________, nato nel 1945, lamenta gli esiti di quattro infortuni professionali intervenuti nel periodo intercorso tra novembre 1988 e aprile 1997, quando lavorava alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come muratore. Egli riportň, in particolare, lesioni alle spalle. Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il diritto a indennitŕ per menomazione all'integritŕ complessiva del 20%, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), mediante decisione 28 agosto 1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invaliditŕ del 30% dal 1° giugno 1998, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 15 ottobre 1998. B.- Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), F.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita per un'invaliditŕ pari almeno al 40%. Per giudizio 29 gennaio 1999 l'autoritŕ giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invaliditŕ del 35%. C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invaliditŕ al 30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite l'OCST, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha giŕ correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invaliditŕ lamentata dall'opponente. L'autoritŕ giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invaliditŕ venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invaliditŕ all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) č necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attivitŕ l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non puň che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione medica all'inserto risulta che l'assicurato, a seguito dei postumi degli infortuni subiti, non puň proseguire la sua attivitŕ professionale di muratore. Emerge perň anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno fisico patito, č da ritenere totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono in questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede valido motivo per scostarsene. b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilitŕ, per l'assicurato, di svolgere la precedente attivitŕ, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, giŕ citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacitŕ di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attivitŕ leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, č stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione perň che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacitŕ lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attivitŕ effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, etŕ, anni di servizio, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione č tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolaritŕ suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non puň senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attivitŕ confacenti allo stato di salute č valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non puň quindi essere tutelato. e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attivitŕ leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacitŕ professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr. 38'579.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invaliditŕ (fr. 53'998.- annui) non č oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base di un'invaliditŕ del 30% merita di essere ristabilita. 4.- In conformitŕ all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, č equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 112 V 49 consid. 3 e rinvio). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto, il giudizio querelato 29 gennaio 1999 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennitŕ di parte. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 2 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente Il Cancelliere: della IVa Camera: