Unione dei Testimoni di Geova della Georgia e altri c.Georgia - 72874/01
Decisione 21.4.2015 [Sezione IV]
In fatto – I ricorrenti sono due gruppi religiosi e sei individui. Nel 2002 l’iscrizione dei due gruppi ricorrenti nel registro nazionale delle associazioni veniva annullata dal momento che essi non potevano essere classificati come enti di diritto privato ai sensi della legge applicabile all’epoca. Tale decisione veniva confermata dalla Corte suprema. La normativa nazionale era successivamente modificata per permettere ai gruppi religiosi di iscriversi come enti giuridici di diritto pubblico. Mentre il secondo gruppo religioso ricorrente veniva riscritto come associazione nel 2003, il primo gruppo ricorrente non faceva domanda per una nuova registrazione.
Nel 2014, nel corso del procedimento davanti alla Corte europea, il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale con cui si riconosceva la violazione degli articoli 9 e 11 della Convenzione nei confronti dei due gruppi religiosi ricorrenti ed offriva il pagamento di EUR 1.500,00 a ciascuno a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali. I ricorrenti hanno rifiutato la proposta, considerando la riparazione offerta non adeguata.
In diritto – Articolo 37 § 1 (c): in casi precedenti riguardanti la registrazione di organizzazioni religiose, la Corte ha ritenuto che tanto rifiutando quanto annullando la registrazione di gruppi religiosi, le autorità si erano ingerite nella libertà religiosa e di associazione delle organizzazioni ricorrenti, in violazione dell’articolo 11 della Convenzione, letto alla luce dell’articolo 9. A mente di tale accertamento, la Corte non ha invece ritenuto necessario esaminare gli stessi fatti alla luce dell’articolo 14 e ha ritenuto ridondanti le doglianze basate sull’articolo 10.
Nel caso di specie il Governo aveva già esplicitamente riconosciuto che l’annullamento dell’iscrizione delle organizzazioni ricorrenti fosse una violazione degli articoli 9 e 11, e lo Stato convenuto aveva già modificato la propria normativa al fine di colmare il vuoto legislativo sulla condizione giuridica dei gruppi religiosi. Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia, le doglianze dei ricorrenti ai sensi degli articoli 10 e 14 della Convenzione non hanno necessitato un esame separato. Di conseguenza, alla luce della natura delle ammissioni contenute nella dichiarazione del Governo, e dell’ammontare della riparazione offerta, non si è ritenuto necessario proseguire l’esame del ricorso. Infine, considerata la chiarezza e l’ampiezza della giurisprudenza in merito, il rispetto dei diritti umani – come definito dalla Convenzione e dai relativi Protocolli – non richiede alla Corte di proseguire nell’esame del ricorso.
Circa l’eccezione dei ricorrenti relativamente al fatto che la dichiarazione fosse pervenuta al di fuori del procedimento di composizione amichevole, erano presenti circostanze eccezionali – in conformità con l’articolo 62A § 2 del Regolamento della Corte – che hanno indotto la Corte a considerare la dichiarazione unilaterale pur in assenza di trattative per una composizione amichevole.
Conclusione: cancellazione dal ruolo (all’unanimità).
(Si veda anche Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], 26307/95, 6 maggio 2003, Nota d’informazione 53; WAZA Spółka z o.o. c. Polonia (dec.), 11602/02, 26 giugno 2007; Sulwińska c. Polonia (dec.), 28953/03, 18 settembre 2007; si veda anche la Scheda tematica sulla libertà religiosa)
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