Y c. Turchia - 648/10 - Decisione 17.2.2015 [Sezione II]
In fatto – Nel febbraio 2008 il ricorrente era portato in ospedale in ambulanza in stato di incoscienza. Il personale dell’ambulanza, informato dalla famiglia del paziente in merito alla sua sieropositività, trasmetteva tale informazione al personale medico ospedaliero.
Nel maggio 2008 il ricorrente sporgeva denuncia presso la Procura contro il personale medico dell’ospedale impiegato nelle unità di terapia intensiva e di emergenza. Egli sosteneva, tra le altre cose, che la divulgazione delle informazioni riguardo al suo stato di salute aveva violato il suo diritto alla riservatezza della vita privata e aveva costituito una illecita divulgazione di dati medici.
I ricorsi amministrativi e giudiziari del ricorrente non andavano a buon fine.
In diritto – Articolo 8: Le informazioni relative alla sieropositività del ricorrente rientrano nell’ambito della sua vita privata, dal momento che si tratta di dati sensibili e di natura personale, riguardanti direttamente le sue condizioni di salute.
Il ricorrente non aveva informato personalmente del suo stato di sieropositività l’ospedale in cui fu ricoverato. La sua famiglia aveva informato il personale dell’ambulanza, che a sua volta aveva riferito l’informazione al personale medico e amministrativo dell’ospedale.
Il diritto nazionale turco garantisce il diritto al rispetto della vita privata e la riservatezza delle informazioni mediche, sanzionando qualsiasi violazione di tale principio. Inoltre, il segreto medico è vincolante non solo per i medici, ma anche, più in generale, per tutti coloro che, in ragione della loro posizione o professione, hanno ricevuto informazioni sullo stato di salute di un paziente.
Nelle circostanze del caso di specie, tenuto conto dei documenti del fascicolo e dello stato di incoscienza del ricorrente al momento del ricovero in ospedale, non c’era nulla che suggerisse che la diffusione delle informazioni in questione non fosse giustificata dall’interesse del ricorrente in termini di diagnosi o trattamento da fornire, o ancora dalle esigenze legate alla sicurezza del personale ospedaliero. Di conseguenza, la trasmissione delle informazioni relative alla sieropositività del ricorrente ai vari membri del personale medico non poteva essere considerata come una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata. Inoltre, non vi era alcuna prova per dimostrare che i soggetti non coinvolti nelle attività di assistenza medica al ricorrente fossero stati informati del suo stato di sieropositività.
Infine, il ricorrente aveva chiesto ai giudici amministrativi di garantire la riservatezza delle procedure. Si evince dalle decisioni dei suddetti giudici che gli stessi non si sono pronunciati in merito a tale richiesta. In ciascuna delle suddette decisioni è stato menzionato il nome ricorrente. Soltanto la decisione declinatoria di competenza resa dal Tribunale amministrativo ha fatto menzione della sieropositività del ricorrente. Tuttavia, niente lascia supporre che tale decisione fosse stata resa pubblica, pubblicizzata o resa altrimenti accessibile al pubblico. Ne consegue che la segnalazione dello stato di sieropositività del ricorrente nella sola decisione di cui sopra non era tale da costituire una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondato).
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