Corte II I
C-6/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di tre figli,
ha lavorato in Svizzera come stuccatore negli anni dal 1969 al 1971,
dal 1973 al 1983, dal 1991 al 1999, nel 2001 e dal 2003 al 2004,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 138).
B.
Il 15 settembre 1982 l'assicurato è stato vittima, sul posto di lavoro, di
una perforazione della cornea dell'occhio sinistro, la quale ha
necessitato un'operazione della cataratta e l'impianto di un cristallino.
L'assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro dell'interessato,
l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
ha accordato a quest'ultimo una rendita d'invalidità del 10%. Il 16
agosto 1999 l'assicurato ha subito un altro incidente professionale,
riportando una frattura intra-articolare del radio sinistro e una
contusione della spalla sinistra. Dopo avere esperito le delucidazioni
necessarie, la Suva ha riconosciuto all'assicurato, mediante decisione
su opposizione del 5 dicembre 2002, il diritto ad una rendita
d'invalidità del 38% e ad un'indennità per menomazione dell'integrità
dell'11%, come conseguenza degli infortuni occorsi il 15 settembre
1982 e il 16 agosto 1999. Questa decisione è stata confermata dal
Tribunale amministrativo del Canton Berna (TA-BE), con giudizio del
29 ottobre 2003, cresciuto in giudicato (doc. 5 a 109, passim, e 127).
C.
Parallelamente alla procedura relativa all'assicurazione contro gli
infortuni, l'assicurato ha inoltrato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità del canton Berna (UAI), il 18 agosto 2000, una prima
domanda di rendita d'invalidità (doc. 1). Dopo avere intrapreso i
chiarimenti dovuti, l'UAI ha respinto la domanda con decisione del 7
gennaio 2003, sulla base di un grado d'invalidità del 32%, inferiore al
minimo legale per poter beneficiare di una rendita (doc. 112). Il 5
febbraio 2003 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa
decisione, chiedendo il riconoscimento del diritto ad almeno una
mezza rendita d'invalidità (doc. 115). L'UAI ha rigettato l'opposizione
mediante decisione del 2 aprile 2003 (doc. 121). L'assicurato ha
inoltrato ricorso contro questa decisione al TA-BE, il quale, dopo avere
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calcolato un grado d'invalidità del 35%, lo ha respinto con giudizio
emanato il 30 ottobre 2003, cresciuto in giudicato (doc. 128).
D.
Il 20 novembre 2005 l'assicurato, ormai rientrato in Italia, è stato
vittima di un infarto del miocardio (doc. 146). Il 19 gennaio 2006, per il
tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
egli ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) una seconda domanda di rendita
(doc. 136).
Nell'ambito dell'istruzione della domanda, l'UAIE ha acquisito, tra gli
altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva (doc. 5 a 109, passim),
- l'estratto del conto individuale AVS/AI dell'assicurato (doc. 138),
- il questionario per l'assicurato del 10 ottobre 2006, dal quale risulta
che quest'ultimo non ha più esercitato alcuna attività lavorativa
durante gli ultimi tre anni precedenti il deposito della domanda (doc.
142),
- il questionario per il datore di lavoro, del 21 novembre 2006, dal
quale si evince che l'assicurato ha lavorato quale stuccatore, dal 1°
settembre 1998 al 16 agosto 1999, quando è stato vittima di un
infortunio (contratto di lavoro terminatosi il 31 dicembre 2002), per la
ditta "...", eseguendo, nel 1999, otte ore al giorno, cinque giorni alla
settimana, e percependo da ultimo un salario annuo di Fr. 38'400.-
(doc. 144),
- un referto medico relativo ad un soggiorno ospedaliero dal 20 al 25
novembre 2005, facente stato della diagnosi di IMA (Ischemia-
Modified Albumin) anteriore esteso, trattato con efficace PTCA
(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) rescue di RDA
(ReoPro During Angioplasty; doc. 146),
- un referto medico relativo ad un soggiorno ospedaliero dal 1° al 3
dicembre 2005, nel quale è riportata la diagnosi di dolore toracico in
soggetto con cardiopatia ischemica post-IMA, già sottoposto a
trattamento con PTCA, e lieve versamento pericardico (doc. 147),
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- un riassunto dell'anamnesi dell'assicurato, redatto dal dott.
H._______, medico curante fino ad aprile 2004, del 2 febbraio 2006
(doc. 148),
- un referto medico del 28 febbraio 2006, facente stato di
un'occlusione trombotica del RDA prossimale (doc. 149),
- un referto di angioplastica coronarica, del 28 febbraio 2006, secondo
il quale è stato operato un efficace PTCA rescue con impianto diretto
di stent sul RDA prossimale (doc. 150),
- la perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa C._______,
del 10 marzo 2006, nella quale sono diagnosticati una cardiopatia
ischemica post-IMA, trattata con PTCA rescue su RDA, degli esiti da
intervento di decompressione subacromiale della spalla sinistra e da
frattura del polso sinistro, come pure una spondilartrosi lombare con
ernia lombare L4-L5, e nella quale è stabilito un grado d'invalidità
generale del 55% (doc. 151),
- un rapporto medico del dott. P._______, del 13 ottobre 2006, facente
stato di un'angina residua in cardiopatia ischemica post-IMA (doc.
152).
E.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto all'apprezzamento del proprio
servizio medico, nella persona del dott. Bb._______. Nella sua presa
di posizione del 22 febbraio 2007, quest'ultimo ha considerato, come
diagnosi principale, secondo l'International Classification of Diseases
(ICD-10) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'affezione ai
vasi coronari (ICD-10, I 25.8); come diagnosi secondaria, con
influenza sulla capacità lavorativa, degli esiti da frattura intra-articolare
del radio sinistro, con limiti funzionali persistenti, una sindrome
lombovertebrale cronica e un'acromioplastia sinistra; come diagnosi
secondaria, senza influenza sulla capacità lavorativa, degli esiti da
perforazione della cornea dell'occhio sinistro, da appendicite e da
frattura del radio destro. Il dott. Bb._______ ha inoltre stabilito, dal 16
agosto 1999, un'incapacità lavorativa totale per l'attività di stuccatore
in relazione alla frattura del radio sinistro, ed ha espresso l'esigenza di
eseguire una valutazione cardiologica attuale (doc. 154).
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F.
L'UAIE ha provveduto a richiedere in Italia un esame cardiologico con
ecocardiografia e indicazioni sulla frazione d'eiezione (FE) e sulla
capacità lavorativa (doc. 155). L'INPS ha trasmesso un
ecocardiogramma eseguito dal dott. Gr._______, cardiologo, il 7
maggio 2007, nel quale è indicata, in particolare, una FE di circa il
48% (doc. 158).
L'UAIE ha sottoposto questo nuovo rapporto all'apprezzamento del
dott. Bb._______, il quale, dopo aver ripreso la sua valutazione del 22
febbraio 2007, ha precisato, con rapporto del 13 luglio 2007, che
l'incapacità lavorativa dell'assicurato è completa, per l'attività di
stuccatore, dal 16 agosto 1999, e che, in attività confacenti, quali
bidello, magazziniere, cassiere o telefonista, essa è nulla dal 1999,
completa dal 20 novembre 2005 (data dell'infarto miocardico) e di
nuovo nulla dal 10 marzo 2006 (data della perizia E 213; doc. 160).
G.
Il 7 agosto 2007 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità.
Come reddito ipotetico da valido in Italia per il 2005, ha ritenuto un
valore di EUR 1'710.80, sulla base dei dati statistici dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro (ILO), e, come reddito da invalido, sempre
secondo i dati dell'ILO per il 2005, in attività quali bidello o
magazziniere, ha considerato un valore medio di EUR 1'301.03, ridotto
del 20%, viste le circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR
1'040.82. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così
ottenuto una perdita di guadagno del 39.16%, corrispondente ad un
grado d'invalidità del 39% (doc. 161).
Il 9 agosto 2007 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare sue
eventuali osservazione entro un termine di trenta giorni (doc. 162).
Rappresentato dall'avvocato Potenza, l'assicurato ha esposto le sue
osservazioni con scritto del 1° settembre 2007, opponendosi al
progetto di decisione, ed ha allegato il riassunto del dott. H._______,
già agli atti (doc. 148), e un certificato medico del dott. P._______, del
13 febbraio 2007, nel quale si fa stato di una cardiopatia ischemica
postinfartuale ad evoluzione dilatativa, con FE del 48% (doc. 163).
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Il dott. Bb._______ ha preso conoscenza del certificato del dott.
P._______ e considerato, con rapporto del 26 ottobre 2007, che esso
non apporta alcuna nuova informazione, per cui la valutazione del
caso rimane immutata (doc. 167).
H.
Il 20 novembre 2007 l'UAIE ha proceduto ad un nuovo calcolo del
grado d'invalidità, basandosi, da un lato, sul salario da valido in
Svizzera nel 2000, come ritenuto nel giudizio del TA-BE, ossia Fr.
65'390.- o Fr. 5'449.17 al mese. Indicizzando quest'ultimo valore al
2004, l'UAIE ha ottenuto un salario di Fr. 5'779.67. Come salario da
invalido, l'UAIE ha considerato, fondandosi sui dati dell'Ufficio federale
di statistica (UFS) per il 2004, un valore mensile di Fr. 4'771.52, al
quale è stata applicata una riduzione del 20% per tenere conto delle
caratteristiche personali dell'assicurato, ossia Fr. 3'817.22.
Comparando il reddito da valido con quello da invalido, l'UAIE ha
ottenuto una perdita di guadagno del 33.96%, corrispondente ad un
grado d'invalidità del 34% (doc. 168).
Il 21 novembre 2007 l'UAIE ha quindi emanato una decisione, con la
quale la respinto ha domanda di rendita dell'assicurato (doc. 169).
I.
Contro questa decisione, per il tramite dell'avvocato Potenza,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
21 dicembre 2007, chiedendo, in ordine, di dichiarare nulla la
decisione impugnata perché carente di motivazione, e, nel merito, di
riconoscergli il diritto ad una rendita d'invalidità a decorrere dalla
presentazione della richiesta, come pure di rifondergli le spese di
procedura.
L'UAIE ha risposto il 14 aprile 2008, proponendo di annullare la
decisione impugnata e di riconoscere al ricorrente il diritto ad una
rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2005, in seguito all'infarto
occorso il 20 novembre 2005. L'UAIE ha pure proposto di sopprimere
la detta rendita con effetto dal 1° luglio 2006, per il motivo che
l'incapacità lavorativa del ricorrente è scesa sotto il 40% a decorrere
dal 10 marzo 2006. L'UAIE ha quindi concluso all'ammissione parziale
del ricorso, nel senso di riconoscere al ricorrente il diritto ad una
rendita intera d'invalidità limitata nel tempo, ossia dal 1° novembre
2005 al 30 giugno 2006.
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Il ricorrente ha replicato il 22 maggio 2008, rivendicando il diritto ad
una rendita intera d'invalidità non limitata nel tempo, e chiedendo di
ottenere copia di diversi rapporti medici ed un ulteriore termine per
replicare.
Con ordinanza del 3 giugno 2008, questo Tribunale ha trasmesso al
ricorrente copia dei rapporti medici del 26 febbraio, 17 luglio e 30
ottobre 2007, come pure copia della valutazione dell'invalidità del 20
novembre 2007, e gli ha concesso per replicare un termine di venti
giorni.
Il ricorrente ha replicato il 27 giugno 2008, facendo valere una grave
forma di neurosi costituita da cambiamenti depressivi di umore con
disturbi psico-vegetativi e postulando il riconoscimento del suo diritto
ad una rendita intera d'invalidità non limitata nel tempo. Egli ha pure
prodotto un nuovo certificato del dott. P._______, del 24 gennaio 2008,
nel quale si attesta che egli soffre di una cardiopatia ischemica con
evoluzione dilatativa, del tipo NYHA 2 (New York Heart Association 2),
che lo costringe ad un rigoroso trattamento farmacologico, ed un
esame cardiaco della stessa data, interrotto per intensa dispnea.
Su richiesta dell'UAIE, il dott. Le._______ si è pronunciato su questi
due referti il 2 settembre 2008, rilevando che essi non forniscono nuovi
elementi atti a modificare l'apprezzamento del caso, ed ha sottolineato
che il ricorrente era in grado di riprendere a tempo pieno l'esercizio di
un'attività confacente al suo stato di salute, dal 10 marzo 2006 fino ad
almeno il 21 novembre 2007, data della decisione impugnata (doc.
171).
L'UAIE ha duplicato il 9 settembre 2008, ribadendo che il ricorrente ha
diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2005 al 30
giugno 2006.
J.
Con decisione incidentale del 17 settembre 2008, questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente copia della duplica dell'UAIE e del rapporto del
dott. Le._______, invitandolo nel contempo a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 17 ottobre 2008.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che il
ricorrente ha provveduto a versare nel temine impartito l'anticipo di Fr.
300.-, relativo alle spese giudiziarie.
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, s