Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7421/2010
Sen t e n z a d e l 2 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 10 settembre 2010).
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 19 marzo 1996, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha erogato in favore di
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° agosto 1993.
L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che
l'assicurato, di professione macchinista edile (in Svizzera), era portatore
di una malattia coronarica dei due vasi in esiti di infarto inferiore con
recidiva omozonale, nonché una sleepapneasyndrome ostruttiva in
trattamento con CPAP, che giustificava un'incapacità lavorativa del 50%
in qualsiasi attività (cfr. perizia del Dott. Marone del 19 maggio 1995 e la
cartella clinica relativa a un ricovero dal 3 al 12 dicembre 1998).
La prima procedura di revisione del diritto a rendita non ha posto in luce
sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato, per cui il
diritto alla mezza rendita AI è stato confermato con comunicazione del 3
settembre 1998. Nel frattempo l'interessato ha svolto l'attività di cotitolare
(partecipazione finanziaria) di un ristorante e coresponsabile nel
mobilificio del figlio (attività di consulenza).
B.
Un'ulteriore procedura di revisione d'ufficio è stata avviata nel settembre
2001. Un ricovero diagnostico nel maggio 2001 ha confermato la
patologia cardiaca in corso, nonché una patologia iporespiratoria
notturna, corretta (parzialmente) da CPAP. Il medico dell'Ufficio AI
cantonale, nel rapporto del 2 maggio 2002, ha disposto una rivalutazione
del caso. L'assicurato è stato visitato dal Dott. Bomio, specialista in
cardiologia, Mendrisio. L'esperto incaricato (rapporto del 13 agosto 2002)
ha rilevato la diagnosi di infarto inferiore nel 1992 e reinfarto nel 1993,
malattia coronarica bivasale accertata nel 1994, funzione sistolica v.s.
ridotta (FE 48%), sindrome delle apnee notturne corretta da CPAP ed ha
escluso che il paziente possa riprendere il lavoro di meccanico od altro
lavoro con responsabilità aumentata. L'assicurato è stato visitato anche
dal Dott. Pons, pneumologo, Lugano, il quale (rapporto del 3 settembre
2002) ha rilevato la diagnosi specifica di sindrome delle apnee ostruttive
del sonno con indice di apnea 61/h., cardiopatia ischemica con malattia
bivasale e probabile componente di cardiopatia ipertensiva, bronchite
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cronica ostruttiva su abuso nicotinico. L'esperto ha stimato che, a causa
delle sindromi di apnee notturne non ben corrette da CPAP e che quindi
riducono il paziente ad uno stato di sonnolenza diurna importante, egli è
inabile al lavoro al cento per cento anche in attività sostitutive. Il medico
dell'Ufficio AI, Dott. Andreoli, nel rapporto del 17 settembre 2002, ha
condiviso le valutazioni degli esperti menzionati e riconosciuto
un'incapacità lavorativa totale. Il Dott. Andreoli ha inoltre indicato che se il
paziente non si sottopone a migliore e costante terapia di CPAP, dieta
ipocalorica ed astinenza dal fumo, la prognosi è negativa. Con lettera del
18 settembre 2002 l'Ufficio AI ha invitato A._______ ad utilizzare il
sistema di ventilazione notturno con CPAP avvertendolo che, in caso
contrario, la rendita intera alla quale poteva avere diritto a partire dal 1°
settembre 2001, sarebbe stata ridotta alla metà. Di seguito, con decisione
del 18 marzo 2003, l'UAI ha riconosciuto formalmente in favore del
nominato il diritto alla rendita intera AI dal 1° settembre 2001.
C.
Nel corso di una terza procedura di revisione avviata nell'agosto 2003, il
medico curante dell'interessato ha riferito, il 5 gennaio 2004, che il proprio
paziente, a suo dire, utilizza regolarmente il sistema ventilatorio notturno
CPAP. Il medico dell'Ufficio AI (nota del 9 marzo 2004) ha disposto una
nuova visita specialistica. Questa è stata effettuata presso il Servizio di
accertamento medico dell'AI di Bellinzona (SAM) nel maggio 2004, con
visite specialistiche in cardiologia, pneumologia e psichiatria. Lo
specialista pneumologo ha riscontrato un miglioramento della patologia
respiratoria grazie alla terapia seguita. Nel rapporto finale del SAM del 23
luglio 2004 è stata fissata una capacità di lavoro del 70% in attività di
sostituzione leggere, mentre in attività pesanti e mediamente pesanti,
come quella di macchinista edile, è stata confermata un'incapacità totale.
Malgrado questo miglioramento e senza effettuare alcun raffronto dei
redditi, con comunicazione del 5 agosto 2004, l'Ufficio AI cantonale ha
confermato il diritto alla rendita intera.
D.
Nell'agosto 2008, l'Ufficio AI cantonale ha avviato una procedura di
revisione del diritto alla rendita. L'assicurato, tramite il medico curante,
comunica di essere stato sottoposto a quadruplice bypass
aortocoronarico proprio nel settembre 2008.
In una nota del 20 ottobre 2009, l'Ufficio AI cantonale prende atto che
nella precedente revisione non si era svolta un'indagine sotto il profilo
economico e così si esprime, a titolo interlocutorio, nei confronti del
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Servizio medico regionale (SMR): "tramite perizia SAM del 23 luglio 2004
viene attestata una CL 70% in attività adeguate. Conferma il medico SMR
che rispetto alla precedente valutazione lo stato di salute è migliorato? (e
non si tratta quindi di una diversa valutazione)." Il medico del SMR, Dott.
Andreoli, nel rapporto del 17 maggio 2010, ha indicato che l'interessato
presenterebbe ancora un'invalidità del 100% (generale) tre mesi prima
dell'intervento di bypass e 6 mesi dopo. In una nota del giorno
successivo, l'Ufficio AI ha disposto una visita cardiologica.
Nella relazione del 2 giugno 2010, il Dott. Noseda, cardiologo, ha
ricordato lo stato dopo i due infarti miocardici (agosto 1992 e ottobre
1993) e lo stato dopo bypass aortocoronarico del settembre 2008,
nonché la problematica delle apnee notturne, il notevole sovrappeso, esiti
di tracheotomia per fistola in loco. L'esperto incaricato rileva il discreto
successo dell'operazione di bypass del settembre 2008, ma anche la
continua presenza di dispnea a sforzi lievimedi. Egli ritiene che la
situazione valetudinaria è paragonabile a quella constatata durante la
perizia del SAM del 2004.
L'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Consulente in integrazione
professionale (CIP). Nel frattempo l'assicurato ha inviato una serie di
documenti medici riguardanti esami pneumologici e cardiologici del 2009
e direttive per dieta ipocalorica, nonché il resoconto d'intervento per
fistola tracheica del 27 giugno 2009. Risulta un ricovero dal 14 al 30
aprile 2009 per la sindrome delle apnee con insufficienza respiratoria.
Il CIP, nel rapporto del 18 giugno 2010, ha indicato come ancora esigibili
le attività di operaio generico (assemblaggio, rifinitura, etichettatura,
imballaggio), venditore non qualificato o di operaio nell'industria
cioccolatiera. Partendo da un reddito senza invalidità (nel 2009) di Fr.
66'519. come macchinista edile e un introito teorico statistico per le
mansioni indicate di Fr. 61'244., operando una riduzione per fattori
personali da questo reddito del 13% ed ammettendo un'attività esigibile al
70%, ne conseguirebbe una perdita di guadagno del 44%.
Con progetto di decisione del 23 giugno 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la riduzione della rendita AI da intera ad un quarto. L'interpellato
non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 10 settembre
2010, l'UAIE ha ridotto la precedente rendita intera AI ad un quarto di
rendita a decorrere dal 1° novembre 2010.
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E.
Con il ricorso depositato il 12 ottobre 2010, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita
intera AI. Lamenta il suo grave stato d'invalidità e la mancanza di
obiettività con la quale il CIP ha indicato come lavori ancora esigibili quelli
di operaio. Si riserva d'inviare ulteriore documentazione a suffragio di
quanto sostenuto.
F.
Nella sua risposta al ricorso del 2 novembre 2010, l'Ufficio AI cantonale
spiega che la decisione assunta rappresenta, in realtà, una
riconsiderazione della precedente decisione del 5 agosto 2004 che deve
essere considerata manifestamente erronea poiché non aveva preso atto
delle conclusioni del SAM. Propone dunque la reiezione del gravame.
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 9 novembre 2010 propone la
reiezione dell'impugnativa.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni ricorsuali, A._______, con scritto
del 27 novembre 2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il
ricorso. Produce, segnatamente:
una perizia del cardiologo Dott. Facchini (15 novembre 2010) facente
stato di gravi problemi cardiocircolatori non risolti (FE 36%, spiro
ergometria insufficiente). Le altre patologie già conosciute consistono in
una sindrome ansiodepressiva, una probabile insufficienza venosa agli
arti inferiori ed una probabile sindrome lombovertebrale; l'esperto di parte
ritiene il paziente valido nella misura del 30/40% in attività leggere.
un rapporto cardiologico del Dott. Imparato del 4 novembre 2010
facente stato di una cardiomiopatia dilatativa/ipocinetica postischemica
con FE al 36% e fattori esterni di alto rischio (peso);
un test cardiopolmonare da sforzo ed i risultati di esami ematochimici
del 4 novembre 2010.
H.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nel rapporto del 23 dicembre
2010, afferma che l'attuale situazione clinica (Dott.ri Facchini e Imparato)
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attesta una situazione uguale a quella già esaminata dal Dott. Noseda.
Non vi comunque miglioramento rispetto alla visita SAM del 2004.
Nella duplica del 27 dicembre 2010, l'Ufficio AI cantonale propone la
reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni giunge l'UAIE nella duplica
del 10 gennaio 2011.
I.
Con decisione incidentale del 17 gennaio 2011, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare un
anticipo di Fr. 400., corrispondente alle presunte spese processuali,
entro 30 giorni. Parimenti, per conoscenza, ha inviato alla stessa copia
delle dupliche e del parere del Dott. Erba menzionato. L'interpellato ha
versato l'anticipo richiesto in data 14 febbraio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
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protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di Fr. 400.,
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine impartito.
Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
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giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale l