B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-867/2014
Sen t en z a d e l 1 2 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein, Michael Peterli,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione, soppressione della
rendita intera (decisione del 7 gennaio 2014).
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Fatti:
A.
Con decisione del 18 settembre 2012, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in-
validità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in
favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – una rendita intera
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2012
(doc. 65). È stata ritenuta un’incapacità lavorativa del 70% nell’attività abi-
tuale di aiuto ascensorista – nella motivazione della decisione ritenuta
come leggera – a decorrere dal 28 agosto 2011 (doc. 64) sulla base della
diagnosi di esiti di sostituzione della radice aortica e dell’aorta ascendente
mediante protesi vascolare e plastica valvolare aortica (agosto 2011) per
dissezione dell’aortica acuta in compenso cardiocircolatorio in classe
NYHA II, di malattia di Crohn (2007) attiva dall’inizio del 2012, di bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) asmatiforme, di abuso di nicotina
e di sindrome cervico-cefalica e cervico-brachiale (doc. 60; cfr. anche doc.
32 [perizia medica particolareggiata E 213 del 30 gennaio 2012]).
B.
B.a Una procedura di revisione della rendita è stata promossa nel mese di
febbraio del 2013 (doc. 66). Dalle carte processuali risultano segnatamente
i seguenti documenti:
il rapporto della visita cardiologica del 21 febbraio 2013 del dott.
B._______, cardiologo, nel quale l’ecocardiogramma (ECG) è “ok”,
l’obiettività cardiopolmonare è in buon compenso di circolo e
l’”ECG: ritmo sinusale (RS), frequenza cardiaca (FC) 65 bpm, nei
limiti” (doc. 88 [ripetuto in doc. 91]);
il rapporto della visita gastroenterologa ed endoscopia digestiva del
31 maggio 2013, nel quale il dott. C._______ ha ritenuto “buone
condizioni generali, alvo 1-2ev/die di feci semi-formate senza san-
gue o muco. Non episodi febbrili. Non dolore addominale (…) ad-
dome trattabile, non dolente né dolorabile, TEC fisiologico, peri-
stalsi presente e valida. Porta in visione ematochimici che non evi-
denziano alterazioni degne di nota, compresi indici di flogosi” (doc.
87 [ripetuto in doc. 90 e allegato al doc. TAF 1]);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 giugno 2013, me-
diante la quale è stata posta la diagnosi di “esiti di sostituzione
dell’aorta ascendente e plastica della valvola aortica per disse-
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zione, malattia di Crohn, BPCO, protrusione discale C5-C6, obe-
sità; codice ICD 2780 obesità, 428 insufficienza cardiaca (scom-
penso cardiaco)”. Il medico incaricato ha ritenuto stazionarie le con-
dizioni dell’interessato, un’incapacità a svolgere a tempo pieno sia
il suo ultimo lavoro che un lavoro adeguato nonché un’invalidità pari
all’80% nell’ultimo lavoro svolto (doc. 77 e 78 [ripetuto in doc. 101
e allegato al doc. TAF 1]).
B.b Nel rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 24 settem-
bre 2013 del dott. D._______, medicina generale FMH, perito certificato
SIM, è stata posta la diagnosi principale di esiti di sostituzione dell’aorta
ascendente e plastica della valvola aortica nell’agosto 2011 per dissezione
(l71.6) e nota malattia di Crohn (doc. 94). Il medico SMR ha considerato
che dal referto cardiologico del 21 febbraio 2013 risulta uno stato eccel-
lente (“ausgezeichneter”) e che dal referto gastrointestinale del 31 maggio
2013 lo stato è pure clinicamente molto buono e rispecchia una situazione
normale. Il medico SMR ha ritenuto una capacità lavorativa totale nell’atti-
vità precedentemente svolta al più tardi a decorrere dal 31 maggio 2013.
B.c Con progetto di decisione dell’11 ottobre 2013, l’autorità inferiore ha
prospettato la soppressione della rendita fino ad allora accordata (doc. 95
[ripetuto in doc. 98]).
B.d Il 12 novembre 2013 (doc. 109), l’interessato ha contestato il menzio-
nato progetto di decisione e trasmesso ulteriore documentazione medica
di cui si dirà, se del caso, in seguito.
B.e Con rapporto finale del SMR del 5 dicembre 2013, è stato ritenuto che
la documentazione trasmessa non mostra alcun nuovo aspetto. Pertanto,
il medico SMR ha confermato la valutazione del 24 settembre 2013 (doc.
112).
C.
Con decisione del 7 gennaio 2014, l’UAIE ha deciso la soppressione della
rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2014 (doc. 114). L’autorità inferiore
ha segnatamente ritenuto uno stato di salute migliorato sia dal punto di
vista cardiologico che dal punto di vista gastrointestinale. Ha inoltre consi-
derato siccome esigibile qualsiasi attività lavorativa e ritenuto che non sus-
siste più nessuna incapacità al lavoro e al guadagno. Ha quindi indicato
che non vi era più diritto ad una rendita AI svizzera.
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D.
D.a Il 19 febbraio 2014, l’interessato, ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell’UAIE del 7 gennaio 2014, mediante il quale ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e il ripristino del versamento della rendita intera.
Ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rile-
vanti, non avendo l’autorità inferiore tenuto debitamente conto dei problemi
cardiaci, della conseguente assegnazione alla classe NYHA II, così come
dei problemi gastrointestinali (malattia di Crohn). Secondo il ricorrente,
queste patologie non sono migliorate e non gli permettono di svolgere al-
cuna attività lavorativa. L’interessato ha altresì formulato una domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e trasmesso, oltre a della do-
cumentazione medica già agli atti, il rapporto medico-legale del 5 febbraio
2014 del dott. E._______ (doc. TAF 1).
D.b Con scritto del 31 marzo 2014, l’interessato ha trasmesso il formulario
“Domanda di gratuito patrocinio” debitamente compilato, i documenti giu-
stificativi, nonché chiesto la designazione di un avvocato d’ufficio per il pro-
sieguo della procedura (doc. TAF 4 e allegati [cfr. anche doc. TAF 2]).
E.
Con risposta del 30 aprile 2014 (doc. TAF 5), l’UAIE ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata sulla base della
presa di posizione del medico SMR del 24 aprile 2014, il quale ha indicato
che non sono stati apportati elementi oggettivi atti a modificare la prece-
dente valutazione clinico-lavorativa dell’interessato (doc. 117).
F.
Con decisione incidentale del 14 luglio 2014, questo Tribunale ha accolto
la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, e respinto la domanda di gratuito patrocinio
volta alla designazione di un avvocato d’ufficio (il Patronato INAS non po-
tendo essere designato quale avvocato d’ufficio). Con il medesimo provve-
dimento, questo Tribunale ha altresì invitato il ricorrente a presentare l’atto
di replica entro il 5 settembre 2014 (doc. TAF 6). Il termine è scaduto infrut-
tuoso.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). La procedura di revisione è stata avviata nel mese di febbraio del
2013 e quindi al caso in esame si applicano di principio le nuove norme
materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a
revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le
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disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro en-
trata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 7 gennaio 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'UAIE ha reso il 7 gennaio 2014 una decisione di revisione, ai sensi
dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino