CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 15 SETTEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
il procedimento pregiudiziale nel cui ambito devo oggi esprimere il mio parere riguarda la nozione di «materia civile e commerciale», richiamata nell'art. 1 della convenzione «concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» — in prosieguo, per brevità, convenzione sulla competenza — della quale essa determina la sfera d'applicazione. In proposito, l'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha chiesto alla Corte, in forza del protocollo relativo all'interpretazione della suddetta convenzione, se, per interpretare la nozione di cui sopra, si debba aver riguardo al diritto dello Stato in cui la causa è stata decisa (nella fattispecie, il Belgio) ovvero a quello dello Stato in cui dev'essere apposta la formula esecutiva (nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania).
Prima di accennare ai fatti della causa nel corso della quale è sorta tale questione, vorrei ricordare quanto segue.
Il 13 dicembre 1960 fra numerosi Stati, compresi gli Stati membri della Comunità ad eccezione della Danimarca e dell'Italia, veniva conclusa la convenzione internazionale per la cooperazione nel campo della sicurezza della navigazione aerea. Questa istituiva l'Organizzazione europea per il controllo della navigazione aerea — Eurocontrol —, organizzazione internazionale avente personalità giuridica, con sede in Bruxelles.
Per fruire dei servizi di controllo della sicurezza aerea forniti dall'Eurocontrol, i detentori di aeromobili sono soggetti al pagamento di cosiddetti «contributi di rotta», come risulta, oltre che dalle disposizioni della convenzione, da vari accordi bilaterali o multilaterali e, per la Repubblica federale di Germania in particolare, anche da un decreto 27 ottobre 1971 del ministro federale dei trasporti. Il paragrafo 3 di questo decreto stabilisce che i contributi devono essere pagati a Bruxelles; quanto all'aliquota degli stessi, alle condizioni di applicazione e al procedimento di riscossione, si fa poi rinvio ad un provvedimento emanato il 16 giugno 1971 dall'organo esecutivo dell'Eurocontrol (l'agenzia per i servizi di controllo del traffico aereo).
In forza di tali disposizioni, l'Eurocontrol emetteva a carico dell'impresa tedesca Lufttransportunternehmen LTU, appellante nella causa principale, varie fatture per il pagamento dei contributi relativi al periodo dicembre 1971-ottobre 1972, nelle quali è contenuta una clausola secondo cui il foro competente è quello belga. La competenza degli organi giuridizionali belgi è del resto stabilita anche nelle «condizioni di pagamento dei contributi dovuti dagli utenti», che costituiscono il documento n. 2 dell'allegato al summenzionato provvedimento 16 giugno 1971 dell'agenzia Eurocontrol.
Poiché la LTU contestava la legittimità della pretesa relativa ai contributi, l'Eurocontrol adiva il Tribunal de commerce di Bruxelles, per ottenere il pagamento di un importo parziale. Il tribunale condannava la LTU, respingendo in particolare l'eccezione secondo cui detta pretesa rientrava nell'ambito del diritto pubblico. Esso dichiarava invece espressamente che gli oneri in questione non dovevano essere considerati tributi, essendo decisiva, in proposito, la circostanza che il loro pagamento si riferiva ad un'attività della LTU che doveva ritenersi di carattere commerciale.
Di questa sentenza, della quale veniva autorizzata l'esecuzione provvisoria — nel frattempo essa è passata in giudicato, essendo stati respinti sia il ricorso dinanzi alla Corte di appello di Bruxelles, sia quello dinanzi alla Corte di cassazione belga — l'Eurocontrol intende ottenere l'esecuzione forzata nella Repubblica federale di Germania. A tale scopo, a norma dell'art. 31 della convenzione sulla competenza, esso chiedeva al Landgericht di Düsseldorf di autorizzare l'esecuzione forzata ed ordinare l'apposizione della formula esecutiva. A riprova dell'avvenuta notificazione della sentenza, necessaria ai sensi dell'art. 47 della convenzione sulla competenza, l'Eurocontrol produceva una relazione di notificazione stesa dal funzionario competente dell'Amtsgericht di Düsseldorf. Con ordinanza 13 agosto 1974, il Landgericht autorizzava quindi l'esecuzione forzata e disponeva l'apposizione della formula esecutiva.
Questo provvedimento veniva tuttavia annullato, in seguito ad appello interposto dalla LTU, con ordinanza 24 marzo 1975 della 19a sezione dell'Oberlandesgericht di Düsseldorf, che respingeva la domanda di autorizzazione dell'esecuzione forzata. Per il giudice d'appello era decisivo il fatto che la sentenza del Tribunal de commerce di Bruxelles non risultava esser stata validamente notificata: nel frattempo, infatti, con ordinanza di un'altra sezione dello stesso Oberlandesgericht, la relazione di notifica stesa dal funzionario competente dell'Amtsgericht di Düsseldorf era stata annullata, in quanto viziata da errore (vi si parlava della notifica di un atto di citazione).
Pronunciandosi sul ricorso per cassazione proposto dall'Eurocontrol, il Bundesgerichtshof respingeva la tesi del giudice d'appello in merito alla prova della notifica, e sottolineava che l'efficacia di quest'ultima, che risultava obiettivamente, non era menomata dall'annullamento della relazione di notificazione. Esso dichiarava inoltre che, anche per altri motivi, il provvedimento negativo dell'Oberlandesgericht di Düsseldorf non poteva essere confermato: il tribunale belga, la cui giurisdizione era stata accettata dalla LTU, aveva considerato la controversia come una lite in materia commerciale; tale qualificazione era vincolante per il giudice dello Stato in cui veniva richiesta l'esecuzione, dovendo la questione relativa al se una sentenza debba ritenersi emessa in materia civile o commerciale essere risolta in base al diritto dello Stato in cui la causa è stata decisa. Poiché, tuttavia, erano necessari ulteriori accertamenti quanto al passaggio in giudicato della sentenza belga — che, a quell'epoca, non era stato ancora accertato e, costituendo una questione di fatto, non poteva essere esaminato dallo stesso Bundesgerichtshof — la causa veniva rinviata all Oberlandesgericht di Düsseldorf.
Nell'ulteriore trattazione della stessa, quest'ultimo riteneva di non potersi limitare all'esame dell'unica questione che, secondo il Bundesgerichtshof, rimaneva ancora insoluta, ma di dover inoltre — evidentemente perché non condivide il parere del giudice di cassazione su questo punto — affrontare il problema dell'esatta interpretazione dell'espressione «materia civile e commerciale» nel contesto della convenzione sulla competenza. Perciò con ordinanza 16 febbraio 1976, esso sospendeva il procedimento e sottoponeva a questa Corte la questione pregiudiziale che ho già riferito.
È forse interessante ricordare altresì che la LTU, da parte sua, ha portato la controversia relativa al pagamento dei contributi dell'Eurocontrol dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi. Il Verwaltungsgericht dichiarava però la domanda irricevibile per difetto di giurisdizione. L'Oberverwaltungsgericht della Renania settentrionale-Vestfalia, con sentenza 7 luglio 1975, dichiarava l'irricevibilità del ricorso interposto contro la sentenza del tribunale amministrativo, per il motivo che le fatture emesse dall'Eurocontrol per la riscossione dei contributi non erano atti amministrativi impugnabili a norma del diritto tedesco. Su un capo della domanda presentato in subordine, e inteso a far accertare che i contributi non sono dovuti, non è stato, a quanto pare, ancora statuito, né il Bundesverwaltungsgericht si è finora pronunciato sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza dell'Oberverwaltungsgericht.
1.
Nell'esprimere il mio parere sulla fattispecie di cui trattasi, vorrei cominciare con due considerazioni preliminari.
a)
La prima si riferisce all'ambito di applicazione temporale della convenzione sulla competenza e potrà essere abbastanza succinta.
Va osservato che, nel caso in esame, la domanda al tribunale di Bruxelles è stata proposta prima dell'entrata in vigore della Convenzione, mentre la relativa pronunzia veniva emessa dopo tale data. A norma dell'art. 54, 2o comma, della convenzione, ciò è irrilevante, «se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione». Il fatto che queste condizioni sono soddisfatte nel caso di specie è stato convincentemente dimostrato, a mio avviso, dalla Commissione. In effetti, per quanto riguarda la competenza territoriale del tribunale di Bruxelles, si può far riferimento non solo all'accordo belgo-tedesco 30 giugno 1958, ma anche alle disposizioni contenute nel già ricordato provvedimento dell'Eurocontrol 16 giugno 1971 e nel decreto 27 ottobre 1971 del ministro federale dei trasporti, secondo cui il luogo di pagamento dei contributi per il controllo della sicurezza aerea è fissato a Bruxelles.
b)
La seconda considerazione preliminare riguarda un argomento dedotto dall'Eurocontrol in merito all'ammissibilità del rinvio.
L'organizzazione osserva che il giudice proponente si è già pronunziato in appello, e la causa è quindi giunta dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale l'ha rinviata all'Oberlandesgericht unicamente perché riteneva necessari ulteriori accertamenti circa il passaggio in giudicato della sentenza di cui è stata chiesta l'esecuzione. Ora, per tale accertamento di questioni di fatto, non è necessaria una pronunzia pregiudiziale relativa all'interpretazione della convenzione sulla competenza. Andrebbe inoltre rilevato che il Bundesgerichtshof, senza ritenere necessario il rinvio pregiudiziale, si è già pronunziato in ordine al problema di cui trattasi e che, a norma del diritto interno, tale pronunzia vincola l'Oberlandesgericht.
Questa obiezione e manifestamente infondata.
In primo luogo, infatti, è certo che la Corte, nell'ambito del protocollo relativo all'interpretazione, deve eventualmente procedere anche all'esame del diritto interno, e precisamente qualora sorga la questione della ricevibilità di una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta da un giudice non di ultima istanza. Tutt'altra cosa è però l'esaminare il diritto interno dal punto di vista della rilevanza ai fini della decisione, cioè risolvere la questione relativa all'ampiezza dei poteri di un giudice di grado inferiore cui la causa sia stata rimessa da un giudice di grado superiore, e quindi stabilire se effettivamente la richiesta interpretazione sia necessaria per la definizione della controversia. La Corte si è sempre astenuta, a ragion veduta, dal prendere in considerazione il diritto interno sotto questo aspetto.
Inoltre, esiste già una univoca giurisprudenza sulla facoltà di proporre domande pregiudiziali, spettante ai giudici non di ultima istanza, che debbano pronunciarsi in una causa loro rinviata da un giudice di grado superiore. Questa Corte ha affermato, nella causa 166-73 (Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, sentenza 16 gennaio 1974, Racc. 1974, pag. 37 e segg.), e ribadito nella causa 146-73 (Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, sentenza 12 febbraio 1974, Racc. 1974, pag. 147 e segg.), che il giudice nazionale ha il diritto illimitato di effettuare il rinvio al giudice comunitario. Essa ha espressamente sottolineato che «il giudice che non si pronuncia in ultimo grado, qualora ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza di rinvio del tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunitario, deve rimanere libero di interpellare la Corte di giustizia sui punti che gli paiono nebulosi». È vero che queste considerazioni sono state espr