Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La domanda pregiudiziale oggetto della presente procedura verte sull' interpretazione di talune disposizioni della normativa comunitaria relativa alla concessione di aiuti per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità, normativa di cui mi limito qui ad evidenziare gli aspetti più direttamente rilevanti ai nostri fini.
La concessione di un' integrazione per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità è prevista dal regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1) (art. 27, n. 1). Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (2) ha poi definito i principi per la concessione dell' integrazione stessa, prevedendo, in particolare, il controllo dei semi destinati agli oleifici (art. 2, n. 1) e l' istituzione di un certificato d' integrazione comunitario destinato a provare detto controllo (art. 4), certificato che viene rilasciato "il giorno in cui lo Stato membro di cui trattasi assume il controllo dei semi nell' oleificio in cui questi sono trasformati" (art. 6, secondo comma).
Le modalità di attuazione del regime d' integrazione sono state stabilite dalla Commissione con regolamento 7 giugno 1972, n. 1204 (3). Ai sensi dell' art. 3, n. 1, di detto regolamento, il controllo ha luogo "dal momento dell' entrata dei semi in oleificio, fino alla loro trasformazione". L' art. 5 del medesimo regolamento dispone poi che il certificato d' integrazione comunitario comprende, in particolare, "una parte, denominata ID, comprovante che la quantità di semi raccolti nella Comunità che vi è identificata è sottoposta al controllo". Tale domanda della parte ID "è ricevibile soltanto se i semi sono entrati in oleificio al più tardi il giorno della sua presentazione" (art. 6, n. 2); il relativo certificato si considera rilasciato "il giorno della presentazione della domanda" (art. 12). Infine, l' art. 10 prevede che "la parte ID del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio".
A ciò si aggiunga che la parte ID della domanda di certificato riveste un ruolo importante in ordine alla determinazione dell' importo dell' integrazione. Tale importo è infatti quello valido il giorno del deposito della domanda di certificato (art. 35, n. 1) (4).
2. E veniamo ai fatti che hanno originato la presente procedura. Nel 1980 la società Comptoir national tecnique agricole (nel prosieguo: il "CNTA") procedeva alla trasformazione di due partite di semi di girasole. La domanda della parte ID del certificato veniva tuttavia presentata (a causa, a quanto pare, di una disorganizzazione dei servizi dovuta ad un incendio verificatosi nello stabilimento qualche mese prima) solo successivamente alla trasformazione dei semi in questione.
Malgrado la parte ID del certificato fosse stata richiesta tardivamente, l' ente nazionale competente per l' applicazione del regime d' integrazione di cui trattasi, vale a dire la Societé interprofessionnelle des oléagineux (nel prosieguo: la "SIDO"), accettava di pagare l' integrazione: ne subordinava tuttavia il versamento alla costituzione di una cauzione, cauzione che veniva prestata dalla società l' Etoile commerciale. E ciò per il caso in cui il FEAOG (sezione garanzia) non avesse ammesso al rimborso l' integrazione già versata, situazione che si è poi puntualmente verificata dando luogo all' incameramento della cauzione da parte della SIDO.
A fronte del rifiuto della Commissione di imputare al FEAOG gli aiuti in questione, l' Etoile commerciale e il CNTA presentavano due ricorsi a questa Corte chiedendo l' annullamento della relativa decisione della Commissione, nonché il risarcimento dei danni subiti. Detti ricorsi venivano dichiarati irricevibili con sentenza del 7 luglio 1987 (5).
3. Ritenendo che la Commissione avesse a torto escluso l' imputabilità al FEAOG degli aiuti già versatigli dalla SIDO e che il governo francese avrebbe dovuto impugnare - essendo una tale possibilità preclusa agli operatori economici - la relativa decisione, il CNTA ha pertanto proposto ricorso al Tribunal administratif di Parigi chiedendo l' annullamento del diniego, da parte del ministero dell' Agricoltura, di concedere un risarcimento per i danni subiti a seguito della restituzione alla SIDO dell' importo degli aiuti in questione.
Ed è appunto allo scopo di accertare se la già citata normativa comunitaria vieti "la concessione dell' integrazione quando il certificato - parte ID - sia stato inviato all' ente competente dopo la macinazione dei semi che possono fruire dell' integrazione", che il tribunale in questione ha operato un rinvio a questa Corte.
4. Dirò subito che non mi sembra sostenibile la tesi del CNTA secondo cui, richiedendo la parte ID del certificato soltanto dopo la macinazione dei semi, esso non avrebbe violato alcuna disposizione della conferente normativa comunitaria, ma al più una mera prassi amministrativa della SIDO.
Al riguardo, ricordo anzitutto che, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, del regolamento n. 2114/71, il certificato d' integrazione, di cui la parte ID attesta