Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione - Energia elettrica - Inclusione
(Trattato CE, artt. 30 e ss.)
2 Monopoli nazionali a carattere commerciale - Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di energia elettrica - Inammissibilità - Giustificazione - Art. 90, n. 2, del Trattato - Presupposti per l'applicazione - Attribuzione di diritti esclusivi in Italia
(Trattato CE, artt. 37, 90 e 169)
Massima
3 Rientrano nell'ambito di applicazione delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci l'importazione e l'esportazione di energia elettrica. Questa costituisce, infatti, una merce ai sensi dell'art. 30, il che trova conferma in particolare nella nomenclatura doganale comunitaria (codice NC 27.16).
4 E' incompatibile con l'art. 37 del Trattato il fatto che uno Stato membro conferisca ad un ente nazionale diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di energia elettrica, qualora i diritti esclusivi d'importazione siano atti a pregiudicare direttamente le condizioni di sbocco dei soli operatori o venditori degli altri Stati membri ed i diritti esclusivi di esportazione pregiudichino unicamente le condizioni di approvvigionamento degli operatori o consumatori degli altri Stati membri, gli uni e gli altri determinando così una discriminazione nei confronti degli esportatori o degli importatori stabiliti in altri Stati membri.
Risulta cionondimeno dal combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 90 del Trattato che, in forza del n. 2, si può giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, a un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di diritti esclusivi contrari, in particolare, all'art. 37 del Trattato, qualora l'adempimento della specifica missione affidata a detta impresa possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la Repubblica italiana abbia dimostrato, a sufficienza, che i diritti esclusivi di cui trattasi sono necessari per consentire all'impresa che ne è titolare di adempiere la specifica missione affidatale, tocca, certo, allo Stato membro che si richiama all'art. 90, n. 2, dimostrare che ricorrono i presupposti per l'applicazione di tale norma. Tuttavia quest'onere della prova non può estendersi fino ad esigere che la Repubblica italiana, la quale ha esposto in maniera circostanziata le ragioni per cui, in caso di abolizione dei provvedimenti contestati, risulterebbe a suo parere pregiudicato l'assolvimento, in condizioni economicamente accettabili, delle funzioni di interesse economico generale di cui ha incaricato un'impresa, si adoperi maggiormente per dimostrare, in positivo, che nessun altro provvedimento immaginabile, per definizione ipotetico, potrebbe garantire l'assolvimento di tali funzioni alle stesse condizioni.
Infatti, in quanto la Commissione, alla quale tocca provare l'asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti la sussistenza dell'inadempimento, si è limitata essenzialmente ad un'argomentazione di puro diritto per respingere gli argomenti dedotti dal suddetto Stato membro per giustificare il mantenimento dei diritti esclusivi, la Corte deve attenersi alla valutazione della fondatezza dei motivi giuridici dedotti dalla Commissione e non le spetta, sulla scorta di osservazioni generiche, procedere alla valutazione - che necessariamente implica l'apprezzamento di dati economici, finanziari e sociali - dei mezzi che lo Stato membro potrebbe adottare per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica del paese ai costi più bassi possibile e in maniera responsabile nei confronti della collettività.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il se i diritti esclusivi di cui trattasi incidano sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse della Comunità, toccava alla Commissione, per provare la sussistenza dell'inadempimento, definire, sotto il controllo della Corte, l'interesse della Comunità alla luce del quale valutare lo sviluppo degli scambi e dimostrare come, in assenza di una politica comune nel settore interessato, uno sviluppo degli scambi diretti tra produttori e consumatori, parallelamente a quello degli scambi tra grandi reti, sarebbe stato possibile in mancanza, segnatamente, di un diritto di accesso di tali produttori e di tali consumatori alle reti di trasporto e di distribuzione.
Parti
Nella causa C-158/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Anderson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor John D. Cooke, SC, e dalla signora Jennifer Payne, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo, rispetto agli altri Stati membri, nell'ambito di un monopolio nazionale a carattere commerciale, diritti esclusivi di importazione e di esportazione nel settore dell'energia elettrica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 30, 34 e 37 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 maggio 1996, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dai signori Richard B. Wainwright e Antonio Aresu, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal signor Nicholas Green, barrister, la Repubblica italiana dal signor Ivo M. Braguglia, la Repubblica francese dai signori Marc Perrin de Brichambaut, direttore presso la direzione degli affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e Jean-Marc Belorgey, e l'Irlanda dal signor Paul Gallagher, SC, e dalla signora Jennifer Payne,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 giugno 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo, rispetto agli altri Stati membri, nell'ambito di un monopolio nazionale a carattere commerciale, diritti esclusivi di importazione e di esportazione nel settore dell'energia elettrica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 30, 34 e 37 del Trattato CE.
2 In Italia, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (GURI n. 316 del 12 dicembre 1962), ha nazionalizzato il settore dell'energia elettrica istituendo l'Ente nazionale per l'energia elettrica (in prosieguo: l'«ENEL») e trasferendogli le imprese industriali che svolgevano la loro attività in tale settore. In particolare, l'art. 1, primo comma, della legge affida all'ENEL il compito di esercitare su tutto il territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta.
3 I diritti dell'ENEL sono stati successivamente precisati con decreto legislativo 18 marzo 1965, n. 342 (GURI n. 104 del 26 aprile 1965), il cui art. 20 vieta espressamente alle imprese diverse dall'ENEL di effettuare importazioni, esportazioni e scambi di energia elettrica, nonché vettoriamenti per conto terzi.
4 Inoltre, in forza degli artt. 133 e ss. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1755, sulle acque e gli impianti elettrici, modificato dalle leggi 26 gennaio 1942, n. 127, e 19 luglio 1959, n. 606, l'importazione e l'esportazione di energia elettrica sono subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministro dei Lavori pubblici. Come risulta dagli atti, in forza dell'autorizzazione attualmente vigente, valida fino al 31 dicembre 1997, l'ENEL può importare o esportare, da o verso i paesi europei vicini all'Italia, un massimo di 30 000 TWh (Terawattora = miliardo di kWh) all'anno, con tolleranza del +20%.
5 La Commissione, ritenendo che la normativa italiana testé descritta conferisse diritti esclusivi di importazione e di esportazione di energia elettrica allo Stato, che li esercitava per mezzo dell'ENEL, e fosse pertanto in contrasto con gli artt. 30, 34 e 37 del Trattato, con lettera 9 agosto 1991 - conformemente all'art. 169 del Trattato - ha intimato al governo italiano di presentarle le proprie osservazioni sull'inadempimento addebitato entro il termine di due mesi.
6 Con lettera 5 novembre 1991 il governo italiano ha contestato la sussistenza dell'inadempimento, affermando in particolare che il mantenimento dei diritti esclusivi di importazione e di esportazione dell'ENEL era giustificato ai sensi degli artt. 36 e 90, n. 2, del Trattato CE.
7 Il 26 novembre 1992 la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato, nel quale ha respinto gli argomenti dedotti dal governo italiano, affermando in particolare che le eccezioni previste dagli artt. 36 e 90, n. 2, del Trattato non erano applicabili nella fattispecie.
8 Poiché il governo italiano, con lettera 6 ottobre 1993, ha confermato la sua posizione, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
9 Con due ordinanze 18 gennaio 1995 il presidente della Corte ha ammesso l'intervento della Repubblica francese e dell'Irlanda a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana; con ordinanza in pari data ha ammesso l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Sulla conformità dei diritti esclusivi di importazione e di esportazione con gli artt. 30, 34 e 37 del Trattato
10 A parere della Commissione, l'esistenza di un monopolio nazionale d'importazione in favore dell'ENEL impedisce, da un lato, ai produttori degli altri Stati membri di vendere la loro produzione sul territorio italiano a clienti diversi dal detentore del monopolio e, dall'altro, ai potenziali clienti che si trovino sul territorio italiano di scegliere liberamente le proprie fonti di approvvigionamento di energia elettrica provenienti da altri Stati membri.
11 I diritti esclusivi di importazione dell'ENEL sarebbero quindi atti a restringere gli scambi fra Stati membri e, in quanto misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, contrari all'art. 30 del Trattato. Tali diritti costituirebbero al contempo una discriminazione ai sensi dell'art. 37 del Trattato, non soltanto rispetto agli esportatori stabiliti in altri Stati membri, ma altresì rispetto agli utenti stabiliti nello Stato membro interessato.
12 La Commissione sostiene che le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto riguarda i diritti esclusivi di esportazione attribuiti all'ENEL. Il titolare di tali diritti avrebbe la naturale tendenza a destinare la produzione nazionale al mercato nazionale, a scapito delle domande provenienti da altri Stati membri, cosicché questi diritti dovrebbero essere considerati discriminatori ai sensi degli artt. 34 e 37 del Trattato.
13 Prima di esaminare questi argomenti, occorre verificare la tesi del governo italiano secondo la quale l'energia elettrica non costituisce una «merce» ai sensi del Trattato e non può quindi rientrare nelle disposizioni dello stesso relative alla libera circolazione delle merci.
Quanto alla qualificazione dell'energia elettrica come «merce» ai sensi del Trattato
14 Il governo italiano sostiene che l'energia elettrica presenta analogie molto più evidenti con la categoria dei «servizi» piuttosto che con quella delle «merci» e che non rientra pertanto nell'ambito di applicazione ratione materiae degli artt. 30-37 del Trattato. Sottolinea che l'energia elettrica è una sostanza incorporea, non immagazzinabile e priva, dal punto di vista economico, di vita propria, giacché essa non sarebbe mai utile di per sé, ma unicamente in ragione delle sue possibili applicazioni. In particolare, tanto la sua importazione quanto la sua esportazione si risolverebbero in semplici operazioni di gestione della rete elettrica che, data la loro natura, rientrerebbero nella categoria dei «servizi».
15 Secondo il governo italiano, inoltre, quand'anche l'energia elettrica fosse una merce ai sensi del Trattato, risulta dalle sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler (Racc. pag. I-1039), e 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925), che l'importazione e l'esportazione di una merce strettamente finalizzate alla prestazione di un servizio sono assorbite nel servizio stesso e, pertanto, sottratte alle norme sulla libera circolazione delle merci.
16 In tali sentenze la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che l'importazione di documenti pubblicitari e di biglietti di lotteria in uno Stato membro per far partecipare gli abitanti di detto Stato membro a una lotteria organizzata in un altro Stato membro si ricollega a un'attività di «servizi», ai sensi dell'art. 60 del Trattato, e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 59 del Trattato (punto 1 del dispositivo della citata sentenza Schindler) e, in secondo luogo, che la concessione a una sola impresa di diritti esclusivi in materia di trasmissione di messaggi televisivi e l'attribuzione a tal fine del potere esclusivo di importare, di noleggiare o di distribuire materiali e prodotti necessari per la loro diffusione non costituiscono, in quanto tali, una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato (punto 15 della citata sentenza ERT).
17 Occorre tuttavia ricordare che, nella sentenza 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a. (Racc. pag. I-1477, punto 28), la Corte ha dichiarato che è pacifico in diritto comunitario, come d'altronde nei diritti nazionali, che l'energia elettrica costituisce una merce ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Ha riconosciuto, in particolare, che l'energia elettrica è considerata una merce nell'ambito della nomenclatura doganale comunitaria (codice NC 27.16) e che già nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa (Racc. pag. 1127), si era ritenuto che l'energia elettrica potesse rientrare nel campo di applicazione dell'art. 37 del Trattato.
18 Nella citata sentenza Schindler la Corte ha rilevato espressamente, al punto 22, che l'importazione e la diffusione dei documenti e biglietti necessari all'organizzazione di una lotteria non sono fini a se stesse ma unicamente destinate a consentire la partecipazione alla lotteria degli abitanti degli Stati membri in cui detti oggetti sono importati e diffusi. La sentenza Schindler non può quindi essere trasposta a una situazione, quale la fattispecie, in cui i servizi necessari all'importazione o all'esportazione di energia elettrica nonché al suo trasporto e alla sua distribuzione altro non sono se non gli strumenti della fornitura all'utente di una merce ai sensi del Trattato.
19 La Corte ha inoltre dichiarato, nella citata sentenza ERT (punto 18), che l'attribuzione a un monopolio di servizi in materia televisiva del potere esclusivo di importare, noleggiare o distribuire materiali e prodotti necessari per la diffusione di messaggi televisivi non costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, ai sensi dell'art. 30 del Trattato, purché non ne consegua una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi. Ciò considerato, non può in alcun caso desumersi da tale sentenza che l'importazione e l'esportazione del materiale de quo esulino dall'ambito stesso di applicazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci.
20 Si deve pertanto esaminare la compatibilità dei diritti esclusivi di importazione e di esportazione di en