Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Società ° Direttiva 77/91 ° Variazioni del capitale di una società per azioni ° Diritto di opzione degli azionisti previsto in caso di aumenti di capitale sottoscritti attraverso conferimenti in denaro ° Normativa nazionale che attribuisce un diritto di opzione in caso di aumenti di capitale attraverso conferimenti in natura ° Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, art. 29, nn. 1 e 4)
Massima
La seconda direttiva 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società di cui all' articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, in particolare il suo art. 29, nn. 1 e 4, non osta a che il diritto interno di uno Stato membro attribuisca un diritto di opzione agli azionisti in caso di aumento di capitale attraverso conferimenti in natura e sottoponga la legittimità di una delibera che sopprime tale diritto di opzione a un controllo del contenuto che garantisce agli azionisti un livello di tutela maggiore di quello imposto dall' art. 29, n. 4, della direttiva per i conferimenti in danaro.
Infatti, il fatto che tale norma non si riferisca agli aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura non consente di concludere che il legislatore comunitario abbia scelto di limitare l' attribuzione agli azionisti di un diritto di opzione ai soli aumenti di capitale mediante conferimenti in danaro, così vietando agli Stati membri di estenderlo anche agli aumenti di capitale compiuti mediante conferimenti in natura. Al contrario, giacché la seconda direttiva si limita a prescrivere un diritto di opzione nel caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in danaro, senza disciplinare la situazione complessa, ignota nella maggior parte degli Stati membri, dell' esercizio del diritto di opzione nel caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura, essa ha lasciato agli Stati membri la facoltà di prevedere eventualmente l' esistenza di un diritto di opzione in questo secondo caso. Inoltre, una norma nazionale che estende il principio del diritto di opzione degli azionisti, con la possibilità di una limitazione o di un' esclusione di tale diritto in determinate condizioni, al caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura si iscrive in una delle finalità della seconda direttiva, che è quella di garantire una tutela più efficace degli azionisti.
Parti
Nel procedimento C-42/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Siemens AG
e
Henry Nold,
domanda vertente sull' interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), in particolare del suo art. 29, nn. 1 e 4,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Siemens AG, dall' avv. Oliver C. Braendel, del foro di Karlsruhe-Durlach;
° per il signor Nold, dall' avv. Hans Norbert Goetz, del foro di Karlsruhe;
° per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia;
° per il governo finlandese, dall' ambasciatore Holger Rotkirch, capo del servizio affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Caeiro e Juergen Grunwald, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Siemens AG, del signor Nold e della Commissione, all' udienza del 2 luglio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 gennaio 1995, giunta alla Corte il 23 febbraio successivo, il Bundesgerichtshof ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1; in prosieguo: la "seconda direttiva"), in particolare del suo art. 29, nn. 1 e 4.
2 Tale questione è stata sollevata nel corso di una controversia tra la Siemens AG (in prosieguo: la "Siemens"), società di diritto tedesco, e un suo azionista, il signor Nold, che chiede l' annullamento di una delibera dell' assemblea degli azionisti della Siemens, che autorizza il comitato direttivo a procedere a un aumento di capitale attraverso emissione di azioni ordinarie fino a concorrenza di un importo massimo contro conferimenti in denaro o in natura. L' aumento di capitale avrebbe in particolare l' obiettivo di offrire azioni al personale e di acquisire partecipazioni in altre società. Con la sua delibera di autorizzazione, l' assemblea ha soppresso il diritto di opzione degli azionisti.
3 Secondo l' ordinanza di rinvio, a norma della legislazione tedesca in materia di diritto societario, in caso di aumento di capitale sottoscritto attraverso conferimenti sia in denaro sia in natura, ogni azionista che lo richieda ha diritto a una quota delle nuove azioni proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Tale diritto di opzione può essere soppresso dall' assemblea degli azionisti solo se, tra le altre condizioni, gli amministratori hanno presentato una relazione scritta che precisi i motivi della soppressione del diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto.
4 Il Bundesgerichtshof,