Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La presente causa abbastanza insolita, rinviata alla Corte nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice finlandese, il Pargas tingsrätt (tribunale di primo grado, Pargas; in prosieguo: il «giudice nazionale»), solleva la questione se norme nazionali che disciplinano i diritti di pesca su aree private possano costituire restrizione alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione dei servizi, incompatibili con il Trattato CE.
II - Contesto normativo e di fatto
2. La presente causa sorge da una controversia tra il signor Jägerskiöld, proprietario di uno specchio d'acqua nel comune di Kimito (in prosieguo: il «ricorrente»), e il signor Gustafsson (in prosieguo: il «convenuto»), che ha praticato la pesca al lancio, nel maggio 1997, sullo specchio d'acqua del ricorrente.
3. Prima del 1996 il diritto di pescare e di conferire a terzi un diritto di pesca apparteneva al proprietario dello specchio d'acqua . La legge 12 dicembre 1996, n. 1045 (in prosieguo: la «legge del 1996»), ha modificato la situazione autorizzando (con riserva di deroghe non pertinenti nella presente fattispecie) chiunque a praticare la pesca sotto quasi tutte le forme, con una canna, un rotolo, ami e similari anche in specchi d'acqua di proprietà privata, con la sola riserva, per i pescatori di età tra il 18 e i 65 anni, del pagamento di un tributo, annuale o settimanale, dovuto allo Stato per ogni dipartimento in cui il pescatore esercita la sua attività. Nessun canone è dovuto per la pesca in specchi d'acqua pubblici . Il convenuto aveva ottenuto un permesso di pesca negli specchi d'acqua del ricorrente. Tali modifiche erano intese a tutelare gli interessi dei pescatori dilettanti, la cui domanda non era soddisfatta in base al regime precedente, a causa del frazionamento del diritto di proprietà sugli specchi d'acqua. Si voleva anche incentivare il turismo della pesca e assicurare un maggiore sfruttamento delle risorse ittiche. Il giudice nazionale compara i permessi di pesca a diritti di proprietà industriale, i cui effetti sono anche normalmente limitati ad un solo territorio nazionale.
4. L'art. 89a della legge del 1982, come modificata dalla legge del 1996, prevede la distribuzione ai proprietari di specchi d'acqua da pesca, proporzionalmente all'onere ch'essi sostengono, delle entrate derivanti dalle vendite dei permessi di pesca, dopo aver dedotto le spese sostenute dallo Stato per la riscossione. Questa distribuzione non era ancora avvenuta alla data dell'ordinanza di rinvio, ma il giudice nazionale rileva che le entrate statali erano nettamente inferiori ai prezzi del mercato vigente prima delle modifiche del 1996 e che, anche se i proprietari di specchi d'acqua erano ancora autorizzati a vendere permessi di pesca sui loro specchi d'acqua, le vendite erano fortemente diminuite. Ne era derivato in effetto un monopolio di Stato. Il ricorrente addebita al sistema di non contenere alcun meccanismo affidabile per determinare il livello effettivo di pesca sugli specchi d'acqua di ogni proprietario e di mirare a remunerare in maniera sproporzionata i proprietari degli specchi d'acqua meno interessanti.
5. Il ricorrente ha chiesto che il giudice nazionale constati che il convenuto non aveva il diritto di pescare nelle sue acque senza la sua autorizzazione. Egli ha sostenuto che la legge del 1996 violava le norme relative alla libera circolazione delle merci del Trattato CE e, in alternativa, quelle sulla libera prestazione dei servizi. Il convenuto non si è espresso sulla questione se vi fosse un conflitto tra la legge nazionale e il diritto comunitario. Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le questioni qui di seguito indicate, per una pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE):
«1) Se il diritto di pesca o l'autorizzazione alla pesca al lancio siano merci ai sensi della pronuncia nella causa 7/68, Commissione/Italia (Racc. 1968, pag. 618).
2) Se la modifica, effettuata in Finlandia, della legge sulla pesca n. 1045/96 configuri un ostacolo alla libera circolazione delle merci alla luce dei criteri definiti nella causa 8/74, Dassonville (Racc. 1974, pag. 837).
3) Se le esigenze ricreative dei pescatori dilettanti costituiscano un motivo che giustifica le misure ai sensi dell'art. 36 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
4) Se nel caso di specie si tratti di prodotti agricoli ai sensi del n. 4 dell'art. 37 del Trattato di Roma.
5) Se le dette norme abbiano effetto diretto alla luce della causa 6/64, Costa/ENEL (Racc. 1964, pag. 1129).
6) Se gli interessi degli agricoltori siano stati presi in considerazione in misura sufficiente.
7) Se quindi la modifica della legge finlandese sulla pesca n. 1045/96 per quanto riguarda la pesca al lancio sia in contrasto con le norme sulla libera circolazione delle merci (o dei servizi) contenute nel Trattato che istituisce la Comunità europea».
III - Osservazioni
6. Osservazioni scritte e orali sono state presentate dal ricorrente, dalla Repubblica di Finlandia e dalla Commissione. Il convenuto si è limitato a presentare osservazioni orali.
IV - Analisi
Ricevibilità
7. La Commissione sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale non è ricevibile, in particolare perché non vi è un'effettiva controversia: nell'ordinanza di rinvio si fa presente che il convenuto non ha sollevato questioni di diritto comunitario, il che indicherebbe un'eventuale acquiescenza . Inoltre essa sostiene che l'ordinanza di rinvio non contiene informazioni sufficienti sui fatti, né una sufficiente illustrazione della pertinenza dei punti di diritto comunitario sollevati dal giudice nazionale . La Finlandia sostiene che la causa non contiene alcun elemento transfrontaliero che possa farla rientrare nel campo di applicazione del diritto comunitario .
8. I dubbi sollevati dalla Commissione sono stati amplificati dalle osservazioni orali del convenuto che erano tutte, in effetti, critiche nei confronti del sistema di licenza di pesca. Benché egli abbia formalmente contestato la fondatezza del ricorso, dichiarando che il sistema era legittimo, e abbia dichiarato che aveva interesse ad accertare se avesse diritto a pescare in base alla legge del 1996, egli ha fatto presente che era anche un proprietario interessato allo sfruttamento privato dei diritti di pesca e alla fornitura, a turisti pescatori, di servizi quali alloggi per vacanze. Egli ha rilevato che ciò poteva avere un effetto sull'attività economica consistente nel dare in affitto bungalow per vacanze a turisti, ivi compresi quelli che vengono dall'estero. Gli sembrava importante accertare se potesse offrire in futuro possibilità di pesca sulla sua proprietà a turisti, e anche se potesse egli stesso praticare la pesca su tali specchi d'acqua. Egli ha dichiarato che questo è il motivo per cui era stato d'accordo con il ricorrente circa la necessità di chiedere una domanda di pronuncia pregiudiziale nella fattispecie. Egli ha aderito all'argomento del ricorrente secondo cui il metodo di distribuzione dei tributi tra i proprietari non teneva conto dei vari livelli di utilizzo, da parte dei pescatori, degli specchi d'acqua di cui trattasi.
9. La Corte si è già occupata delle conseguenze di un'azione nazionale collusiva che ha comportato una domanda di pronuncia pregiudiziale nelle due cause Foglia/Novello . La causa principale dinanzi ai giudici italiani riguardava un'imposta francese sull'importazione di vino, nel contesto dell'attuazione di una clausola, comune a due contratti collegati per l'esportazione ed il trasporto di vino dall'Italia in Francia, con cui si stabiliva che nessun imposizione incompatibile col diritto comunitario sarebbe stata posta a carico di una parte specifica di ciascun contratto. Nella causa Foglia/Novello I la Corte ha rilevato che l'atteggiamento di una delle parti della causa principale era stato neutro, ch'essa aveva dichiarato all'udienza dinanzi alla Corte che partecipava al procedimento nell'interesse che l'esito della controversia presentava per una categoria determinata di commercianti e che le parti avevano entrambe fatto valere dinanzi alla Corte che la normativa francese di cui trattasi, di cui esse davano essenzialmente descrizioni identiche, era incompatibile con il diritto comunitario . La Corte concludeva che il procedimento nazionale, tra due parti in accordo circa il risultato da raggiungere, costituiva un espediente artificiale. Statuire in un tale caso sulla compatibilità con il diritto comunitario di tributi quali quelli imposti dalla Francia avrebbe pregiudicato il sistema dell'insieme delle vie di ricorso giurisdizionale di cui dispongono i singoli e non rientrerebbe nella competenza della Corte, che è quella di fornire ai giudici nazionali gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che sono loro necessari per la soluzione delle controversie da esse sottoposte .
10. Nella sentenza Foglia/Novello II la Corte ha precisato il ragionamento che l'aveva condotta a tale soluzione. Anche se, tenuto conto del suo rapporto di cooperazione con il giudice nazionale, essa deve poter far il più possibile affidamento sulle constatazioni di quest'ultimo per quanto riguarda la necessità di una soluzione delle questioni pregiudiziali, la Corte deve tuttavia essere in grado di verificare se sia competente; essa non può quindi rimanere indifferente a tali constatazioni nei casi eccezionali in cui ciò potrebbe pregiudicare il buon funzionamento del procedimento di pronuncia pregiudiziale. In particolare la Corte ritiene che essa non sia competente a formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, in quanto il suo compito è di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri .
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