Causa T‑310/00
MCI, Inc.
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentrazione — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Competenza della Commissione»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 settembre 2004
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Abbandono dell’operazione ad opera delle parti portato a conoscenza della Commissione prima dell’adozione della decisione — Irrilevanza
(Art. 230, quarto comma, CE)
2. Concorrenza — Concentrazioni — Competenza della Commissione — Adozione di una decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune in caso di abbandono dell’operazione ad opera delle parti — Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, artt. 4 e 8]
3. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Affidamento suscitato da una semplice prassi amministrativa — Presupposti
1. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto in questione. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.
Un’impresa che partecipi a un’operazione di concentrazione prevista e notificata, che abbia informato la Commissione, subito prima dell’adozione da parte di quest’ultima di una decisione, della sua rinuncia a tale operazione, proprio per evitare la detta adozione, conserva un interesse ad agire per l’annullamento della decisione mediante la quale la Commissione, rifiutando di tenere conto di tale rinuncia, dichiara l’operazione di cui trattasi incompatibile con il mercato comune.
Per il periodo di vigenza della decisione di cui trattasi, che gode di una presunzione di validità fintantoché il giudice comunitario non l’annulli, l’impresa, qualora ne abbia nuovamente intenzione in futuro, non può legittimamente operare una fusione con l’altra partecipante all’operazione notificata, almeno nella forma e alle condizioni indicate nella notificazione.
Il fatto che l’impresa non abbia necessariamente tale intenzione, o che essa probabilmente non la realizzerà, costituisce a tale proposito una circostanza puramente soggettiva che non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione del suo interesse ad agire per l’annullamento di un atto che, incontestabilmente, produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica .
(v. punti 44, 52, 53-57)
2. La Commissione eccede i limiti della sua competenza ai sensi del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, allorché adotta una decisione che dichiara l’operazione di concentrazione notificata incompatibile con il mercato comune, mentre le parti notificanti hanno ufficialmente ritirato la loro notificazione e l’hanno informata dell’abbandono della concentrazione nella forma indicata in quest’ultima. Infatti, in un caso del genere, la Commissione, in assenza di un accordo di concentrazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 4064/89, non è più competente ad adottare una decisione ai sensi dell’art. 8, n. 3, di tale regolamento.
(v. punti 91, 107)
3. Una semplice prassi o tolleranza amministrativa, che non sia contraria alla normativa vigente e che non implichi l’esercizio di un potere di valutazione, può suscitare l’affidamento legittimo degli interessati senza dunque che essa si fondi necessariamente su una comunicazione di portata generale.
(v. punto 112)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
28 settembre 2004(1)
«Concorrenza – Controllo delle operazioni di concentrazione – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Competenza della Commissione»
Nella causa T-310/00,
MCI, Inc., inizialmente MCI WorldCom, Inc., successivamente WorldCom, Inc., con sede in Ashburn, Virginia (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dal sig. K. Lasok, QC, dagli avv.ti J.-Y. Art e B. Hartnett, e successivamente dal sig. Lasok, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente, sostenuta daRepubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e P. Hellström e dalla sig.ra L. Pignataro, successivamente dai sigg. P. Oliver e P. Hellström, in qualità di agenti, assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta, sostenuta daRepubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2003/790/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint) (GU 2003, L 300, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi alla Commissione
1 La MCI, Inc., inizialmente MCI WorldCom, Inc., poi WorldCom, Inc. (in prosieguo: la «WorldCom»), e la Sprint Corp. (in prosieguo: la «Sprint») sono entrambe imprese attive nel settore delle telecomunicazioni a livello mondiale, con sede negli Stati Uniti. Nel 1999 il fatturato globale della WorldCom ammontava a circa 37 miliardi di dollari statunitensi (USD) e quello della Sprint a circa 17 miliardi. Fino a data recente le attività della Sprint in Europa erano gestite, totalmente o in gran parte, mediante la Global One, impresa creata nel 1995 insieme alla Deutsche Telekom e alla France Télécom.
2 Il 4 ottobre 1999 la WorldCom e la Sprint hano sottoscritto un accordo e un piano di fusione rispondente alla definizione di un’operazione di concentrazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, con rettifiche in GU 1990, L 257, pag. 13, abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1)]. Tale fusione doveva essere realizzata mediante lo scambio di azioni della Sprint con azioni della WorldCom, per un importo inizialmente stimato a USD 127 miliardi.
3 Con lettere datate 20, 26 e 28 ottobre 1999 la WorldCom e la Sprint hanno informato la Commissione di tale accordo, rendendole note le ragioni per cui esse ritenevano che l’operazione in esame non avesse una dimensione comunitaria, ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 4064/89, e che non le doveva dunque essere notificata ai sensi di tale regolamento. Esse hanno in particolare fatto valere che, poiché la Sprint si era impegnata contrattualmente con la WorldCom a disfarsi della sua partecipazione alla Global One prima della realizzazione della fusione, il calcolo del fatturato totale della Sprint nella Comunità, ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 4064/89, non doveva comprendere la sua parte nel fatturato della Global One.
4 Il 29 ottobre 1999 la Commissione ha contestato tale punto di vista e ha informato gli interessati di dover prendere in considerazione la parte della Sprint nel fatturato della Global One, il che l’avrebbe condotta a concludere che l’operazione prevista aveva una dimensione comunitaria. Essa ha affermato che il calcolo del fatturato, volto a determinare se un’operazione di concentrazione ha una dimensione comunitaria, dev’essere effettuato alla data di sottoscrizione dell’accordo di fusione e in considerazione della situazione di fatto in tale data o, al più tardi, alla data in cui sorge l’obbligo di notifica. A suo parere il fatturato legato a determinate attività può essere dedotto unicamente qualora l’accordo notificato contenga una condizione sospensiva che preveda la cessione di tali attività o qualora esse siano state cedute tra la chiusura dei conti e la sottoscrizione dell’accordo di fusione definitivo. La Commissione ha ritenuto che ciò non si fosse verificato nel caso di specie.
5 Con atto del 10 gennaio 2000 (in prosieguo: la «notificazione»), ricevuto dalla Commissione l’11 gennaio, la WorldCom e la Sprint (in prosieguo: le «parti notificanti») hanno notificato congiuntamente il loro progetto di concentrazione, in conformità con l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89, «fatta salva la posizione delle parti in merito alle questioni di competenza relative all’attribuzione alla Sprint del fatturato della Global One».
6 Il 21 gennaio 2000 la Sprint ha concluso un accordo formale con la Deutsche Telekom e la France Télécom, in forza del quale essa recedeva dalla Global One.
7 Il 2 febbraio 2000 le parti notificanti hanno informato la Commissione di tale accordo e hanno proposto un impegno ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, secondo il quale la Sprint avrebbe dovuto procedere, senza ritardo ingiustificato, al suo recesso dalla Global One e, nel frattempo, non avrebbe partecipato in alcun modo alla gestione corrente della Global One. Il 10 febbraio 2000 le parti notificanti hanno trasmesso alla Commissione un memorandum in cui esponevano il loro punto di vista sull’impatto che avrebbe avuto il recesso della Sprint dalla Global One sulla struttura della concorrenza nei mercati in esame e indicando le ragioni che, a loro parere, le autorizzerebbero a revocare la notificazione.
8 Considerando che l’impegno proposto era insufficiente, che l’operazione di concentrazione in esame rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 e che vi erano seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione ha deciso, il 21 febbraio 2000, di avviare il procedimento ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89. Essa ha identificato tre mercati in cui l’operazione sollevava problemi di concorrenza: quello della «connettività ad Internet di massimo livello o universale», quello dei servizi mondiali di telecomunicazioni e quello della telefonia vocale internazionale.
9 Dopo aver ottenuto diverse informazioni in risposta a talune domande ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 4064/89, il 3 maggio 2000 la Commissione ha inviato alle parti notificanti una comunicazione degli addebiti ai sensi dell’art. 12, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 [GU L 61, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’attuazione», abrogato poi dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 (GU L 133, pag. 1)], nella quale essa illustrava che la concentrazione prevista si concretizzava nella creazione di una posizione dominante in favore delle parti notificanti, o nel rafforzamento della posizione dominante della WorldCom sul mercato della connettività ad Internet di massimo livello nonché su quello dei servizi relativi alle telecomunicazioni su scala mondiale forniti alle imprese multinazionali. Le parti notificanti hanno risposto a tale comunicazione degli addebiti il 22 maggio 2000.
10 Dopo diverse riunioni dedicate all’esame delle possibili misure correttive le parti notificanti hanno presentato alla Commissione con lettera 8 giugno 2000 un impegno (di «misure correttive») ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 e dell’art. 18, n. 2, del regolamento d’attuazione, concernente la cessione delle attività relative ad Internet della Sprint.
11 Il 5 giugno 2000 la Commissione ha convocato una riunione del comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese istituito dall’art. 19 del regolamento n. 4064/89. Tale comitato si è riunito il 22 giugno 2000 ed ha espresso il suo parere lo stesso giorno.
12 Il 26 giugno 2000 il membro della Commissione incaricato degli affari della concorrenza, sig. Monti, si è recato a Washington (Stati Uniti) per incontrare i rappresentanti del Department of Justice (Ministero della Giustizia; in prosieguo: il «DoJ»). Egli ha dichiarato, durante una conferenza stampa, che avrebbe proposto alla Commissione di vietare la concentrazione prevista.
13 Il 27 giugno 2000 le parti notificanti hanno inviato via fax alla Commissione due lettere, ricevute lo stesso giorno, nelle quali dichiaravano formalmente di revocare, da un lato, l’impegno proposto l’8 giugno 2000 e, dall’altro, la notificazione dell’11 gennaio 2000. La seconda lettera conteneva la seguente dichiarazione:
«Le parti non hanno più l’intenzione di attuare il progetto di concentrazione nella forma indicata nella notificazione. Qualora le parti decidano di procedere alla fusione delle loro attività sotto altra forma in futuro, esse effettueranno le dovute notificazioni nell’ambito delle norme applicabili in materia di concentrazioni».
14 Lo stesso giorno il DoJ presentava ufficialmente alla District Court of Columbia (Tribunale distrettuale di Columbia) una denuncia contro la WorldCom e la Sprint, diretta a far dichiarare che il progetto di fusione di queste ultime violava il Clayton Antitrust Act, 1914 (legge antitrust Clayton del 1914) e ad ottenere un’ingiunzione permanente che vietasse a tali imprese di attuare l’accordo di concentrazione in esame. Tale denuncia si basava sui presunti effetti anticoncorrenziali di tale accordo sul mercato della fornitura di servizi di rete Internet di base nonché su una serie di altri mercati.
15 Sempre il 27 giugno 2000 la Sprint ha pubblicato sul suo sito Web un comunicato stampa relativo al procedimento giudiziario intentato dal DoJ, che terminava nel seguente modo:
«La Sprint auspica che tale operazione di fusione trovi una conclusione ragionevole. I vantaggi che ne conseguirebbero per il pubblico sono troppo rilevanti per rinunciarvi».
16 Lo stesso giorno ancora, il sito Web dell’ABC News ha pubblicato il seguente commento:
«(…) le dichiarazioni pubblicate dalle due imprese sembrano indicare che esse non hanno completamente rinunciato alla megaconcentrazione prevista, del valore di 128 miliardi di dollari. Il sig. Peter Lucht, portavoce della WorldCom, non ha voluto svelare se l’OPA era stata bloccata. “L’affare è ancora pendente dinanzi alle autorità americane”, ha dichiarato».
17 Il 28 giugno 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2003/790/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint) (GU 2003, L 300, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), sulla base, in particolare, dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89.
18 Al ‘considerando’ 410 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la concentrazione prevista «porterebbe alla creazione di una posizione dominante [a beneficio dell’entità risultante dalla concentrazione] o al rafforzamento di una posizione dominante [della MCI WorldCom] nel mercato della fornitura di connettività universale o di massimo livello, tale da ostacolare in modo significativo il funzionamento del mercato comune ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni». In compenso, al ‘considerando’ 302 della decisione impugnata, la Commissione ha «deciso di lasciar cadere questa obiezione in ordine al mercato della fornitura di servizi di telecomunicazioni mondiali». Ai ‘considerando’ 303‑315 della decisione impugnata, la Commissione ha peraltro abbandonato i suoi motivi relativi al mercato della telefonia vocale internazionale.
19 Lo stesso giorno la decisione impugnata è stata resa nota alle parti notificanti.
20 Il 13 luglio 2000 le parti notificanti hanno annunciato, mediante comunicato stampa, che, in considerazione dell’opposizione del DoJ, esse ponevano fine al loro accordo di fusione.
Procedimento
21 Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Il Tribunale (Prima Sezione) ha invitato la ricorrente a pronunciarsi, nella sua replica, sulla questione se, alla luce delle sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/Commissione (Racc. pag. II‑753), e 15 dicembre 1999, causa T‑22/97, Kesko/Commissione (Racc. pag. II‑3775), essa conservasse un interesse ad agire, tenuto conto dell’abbandono definitivo del progetto di concentrazione a seguito dell’intervento del DoJ. La ricorrente ha ottemperato a tale invito e anche la Commissione ha preso posizione su tale questione nella sua controreplica.
23 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 16 maggio 2001, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della ricorrente e della Commissione.
24 Il 21 luglio 2002 la WorldCom e la maggior parte delle sue filiali negli Stati Uniti hanno depositato un’ istanza di riabilitazione, ai sensi del capitolo 11 dell’U.S. Bankruptcy Code (codice fallimentare americano), dinanzi alla Bankruptcy Court for the Southern District of New York (Tribunale fallimentare per il distretto sud di New York).
25 Con lettera della cancelleria del Tribunale 4 ottobre 2002, la ricorrente è stata invitata a pronunciarsi sull’eventuale incidenza degli avvenimenti in corso sul procedimento dinanzi al Tribunale, a chiarire se riteneva ancora sussistente un suo interesse a domandare l’annullamento della decisione impugnata, sulla base dei criteri determinati dal Tribunale nelle sentenze Gencor/Commissione e Kesko/Commissione, citate supra al punto 22, e, più in particolare, ad indicare se essa riteneva ancora probabile la realizzazione in futuro dell’operazione di concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla decisione impugnata, o ogni altra operazione simile, qualora la decisione impugnata fosse stata annullata conformemente alle conclusioni del ricorso, nonché a produrre, non appena accettato dai suoi creditori e approvato dal tribunale americano competente, un piano gestionale d’impresa (business plan) ai sensi del capitolo 11 dell’U.S. Bankruptcy Code. La ricorrente ha adempiuto a tali domande con lettere 21 ottobre 2002, 2 maggio 2003, 9 luglio 2003, 17 dicembre 2003 e 11 marzo 2004.
26 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale, di conseguenza, è stato attribuito il presente procedimento.
27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e di tenere, in un primo momento, un’udienza specificamente diretta all’esame delle questioni di ricevibilità, di interesse ad agire e della competenza della Commissione all’adozione della decisione impugnata, oggetto del presente ricorso.
28 All’udienza del 30 marzo 2004 le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
29 La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
30 La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
31 Nella sua replica la ricorrente sottolinea, anzitutto, che le parti notificanti hanno revocato la loro notificazione e hanno informato ufficialmente la Commissione di aver rinunciato alla concentrazione in essa prevista in risposta al discorso tenuto dal sig. Monti alla conferenza stampa del 26 giugno 2000 (v. supra, punto 12), precisamente il giorno dopo. Per quanto riguarda il procedimento avviato lo stesso 27 giugno dal DoJ dinanzi alla District Court of Columbia (v. supra, punto 14), la ricorrente evidenzia che esso non comportava effetti giuridici vincolanti, a differenza della decisione impugnata, adottata il 28 giugno 2000. A parere della ricorrente è pertanto inesatto affermare che il progetto di concentrazione è stato abbandonato «a seguito dell’intervento» del DoJ.
32 La ricorrente sostiene inoltre di avere un interesse a domandare l’annullamento della decisione impugnata in considerazione dei criteri enunciati dal Tribunale nelle sentenze, citate supra al punto 22, Gencor/Commissione (punti 41‑45) e Kesko/Commissione (punti 57‑64). A tale proposito essa fa valere più in particolare che il progetto di concentrazione è stato abbandonato dalle parti notificanti in quanto era per loro palese che la Commissione avrebbe dichiarato l’operazione incompatibile con il mercato comune. Il fatto che la valutazione della Commissione fosse stata resa pubblica prima dell’adozione della decisione impugnata e il fatto che le parti notificanti abbiano agito sulla scia della decisione prima dell’adozione formale della stessa non priverebbero la ricorrente del suo interesse a domandarne l’annullamento.
33 La ricorrente invoca parimenti, facendo riferimento alla sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 23), il suo diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, sancito sia dal Trattato CE, sia dagli artt. 16 e 21 del regolamento n. 4064/89. Essa sostiene in particolare che, in una comunità di diritto, il controllo giurisdizionale effettivo del potere discrezionale della Commissione ai sensi del regolamento n. 4064/89 non può in alcun modo essere influenzato dalla sussistenza di procedimenti giudiziari dinanzi ad altri giudici, a maggior ragione in quanto, nel caso di specie, la decisione impugnata costituirebbe il solo ostacolo giuridico alla concentrazione progettata.
34 Nelle sue osservazioni 21 ottobre 2002 in risposta ai quesiti del Tribunale 4 ottobre 2002 (v. supra, punto 25), la ricorrente afferma, in sostanza, che il suo assoggettamento al capitolo 11 dell’U.S. Bankruptcy Code non ha alcuna incidenza giuridica sull’esperimento del presente ricorso, e che essa ha un interesse ancora maggiore ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata, in considerazione dei criteri enunciati dal Tribunale nelle sentenze Gencor/Commissione e Kesko/Commissione, citate supra al punto 22, e, più in particolare, che, a causa di problemi strutturali di esuberi produttivi, di contrazione della domanda ed altri manifestatisi a partire dall’anno 2000 nel settore delle telecomunicazioni, essa avrebbe ancora migliori possibilità che in precedenza di realizzare l’operazione di concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla decisione impugnata, o un’altra operazione simile, nel caso in cui tale decisione fosse stata annullata in conformità con le conclusioni del ricorso.
35 Nelle sue osservazioni complementari del 2 maggio 2003, la ricorrente fa riferimento, in particolare, alla imminente approvazione, da parte della U.S. Bankruptcy Court, del suo piano di risanamento definitivo e afferma di apprestarsi ad abbandonare il procedimento di cui al capitolo 11 dell’U.S. Bankruptcy Code nel corso del terzo trimestre del 2003. Essa conferma che la realizzazione del procedimento di risanamento non avrà alcuna incidenza sul suo interesse ad una pronta soluzione della presente controversia né sui diritti che dovessero sorgere da una sentenza di accoglimento del suo ricorso.
36 In allegato alle sue osservazioni integrative del 9 luglio 2003, del 17 dicembre 2003 e dell’11 marzo 2004, la ricorrente ha presentato, rispettivamente, una copia dell’ordinanza della U.S. Bankruptcy Court 7 luglio 2003, con la quale si approvava la sua proposta di accordo finale con la U.S. Securities and Exchange Commission (Commissione delle operazioni di borsa americana), una copia dell’ordinanza dello stesso giudice 31 ottobre 2003, con la quale si approvava il suo piano di riorganizzazione del 21 ottobre 2003, e una copia dell’ordinanza del detto giudice 25 febbraio 2004, con la quale si prorogava il termine a disposizione della ricorrente per conformarsi a talune condizioni previste dal suo piano di riorganizzazione.
37 Nella sua controreplica, la Commissione rileva che, nelle sentenze Gencor/Commissione e Kesko/Commissione, citate supra al punto 22, il Tribunale ha ritenuto di notevole importanza le circostanze di fatto alla base del ricorso nonché quelle per cui l’operazione di concentrazione prevista era stata abbandonata.
38 Essa sottolinea che, nella sentenza Gencor/Commissione, citata supra al punto 22 (punto 45), il Tribunale ha indicato che il venir meno della base dell’operazione di concentrazione non è «di per sé» un elemento idoneo ad escludere il controllo di legittimità sulla decisione in esame. Il Tribunale avrebbe precisato il senso di tale affermazione nella sentenza Kesko/Commissione, citata supra al punto 22 (punti 61‑64), concludendo, dopo aver esaminato le ragioni per cui la ricorrente aveva rinunciato all’operazione progettata, che tale rinuncia non era volontaria, bensì conseguenza diretta della decisione impugnata e che il ricorso doveva, pertanto, essere dichiarato ricevibile.
39 La Commissione ne deduce che le ragioni per cui le parti notificanti hanno rinunciato al loro progetto di concentrazione, unitamente ad altre circostanze, potrebbero effettivamente condurre il Tribunale a declinare la propria competenza. Essa sostiene che, se le parti notificanti hanno preso tale decisione per motivi estranei alla decisione impugnata, se ne può ragionevolmente dedurre che l’esito del procedimento non presenta un interesse sufficiente per la ricorrente, e quindi il suo ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
40 Orbene, nel caso di specie, la WorldCom e la Sprint stesse avrebbero chiaramente affermato di rinunciare al loro progetto di concentrazione per ragioni estranee alla decisione impugnata. Emergerebbe infatti dalle loro dichiarazioni che tale progetto era stato abbandonato unicamente a causa dell’opposizione del DoJ. La Commissione fa riferimento più in particolare al seguente estratto dal comunicato stampa pubblicato il 13 luglio 2000 sia dalla ricorrente che dalla Sprint (v. supra, punto 20):
«Le società [WorldCom e Sprint] ritengono unanimemente che le diverse condizioni imposte alla fine dal [DoJ] comprometterebbero i vantaggi finanziari della fusione e i vantaggi a beneficio dei clienti. Poiché il [DoJ] ha affermato che non sarà pronto prima del prossimo anno per intentare un’azione sulla base delle sue teorie relative alla fusione, le società hanno deciso che non sarebbe nell’interesse degli azionisti, dei clienti e dei lavoratori avviare procedure interminabili».
41 Pertanto, la ricorrente sosterrebbe infondatamente che la denuncia presentata dal DoJ presso la District Court of Columbia non poteva essere all’origine della sua decisione di rinunciare al progetto di concentrazione in quanto essa non aveva potere vincolante.
42 La Commissione conclude che l’abbandono del progetto di concentrazione non era affatto conseguenza diretta della decisione impugnata, che la sentenza Kesko/Commissione, citata supra al punto 22, non è pertinente nel caso di specie e che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
43 La Commissione rileva, peraltro, che, nella sentenza Kesko/Commissione, citata supra al punto 22 (punto 55), il Tribunale si è posto in particolare la questione se il progetto di concentrazione fosse ancora attuale al momento della proposizione del ricorso, al fine di determinare se vi fosse un interesse esistente ed attuale all’annullamento della decisione controversa. Orbene, nel caso di specie il progetto di concentrazione sarebbe stato abbandonato nel luglio 2000, ossia ben prima che fosse proposto il ricorso, il 27 settembre 2000.
Giudizio del Tribunale
44 In base ad una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto in questione. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche (v. sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93,