EUR-Lex -  62007CJ0162 - IT
Karar Dilini Çevir:

Causa C‑162/07

Ampliscientifica Srl

e

Amplifin SpA

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze

e

Agenzia delle Entrate

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Sesta direttiva IVA — Soggetti passivi — Art. 4, n. 4, secondo comma — Società madri e società controllate — Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico — Presupposti — Conseguenze»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 4, secondo comma)

2.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell’imposta sul valore aggiunto

(Direttiva del Consiglio 77/388)

1.        L’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, costituisce una norma la cui applicazione da parte di uno Stato membro presuppone la previa consultazione, da parte del medesimo, del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto e l’adozione di una normativa nazionale che autorizzi i soggetti, in particolare le società, stabiliti all’interno del paese e giuridicamente indipendenti, ma strettamente collegati tra loro sui piani finanziario, economico e organizzativo, a non essere più considerati quali soggetti passivi distinti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per essere considerati come un unico soggetto passivo, unico destinatario di una partita individuale di identificazione ai fini della detta imposta e, conseguentemente, unico soggetto abilitato a presentare dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto. In assenza di previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, una normativa nazionale che soddisfi detti criteri rappresenterebbe una trasposizione effettuata in violazione dell’esigenza procedurale dettata dall’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388.

(v. punto 23, dispositivo 1)

2.        Il principio di neutralità fiscale non osta ad una normativa nazionale che si limiti a prevedere un trattamento differenziato per i soggetti passivi che intendono optare per un regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell’imposta sul valore aggiunto a seconda che l’ente o la società controllante detenga oltre il 50% delle azioni o delle quote dei soggetti dipendenti al più tardi fin dall’inizio dell’anno civile precedente quello della dichiarazione, ovvero, al contrario, soddisfi tali requisiti solo successivamente a tale data. Peraltro, né il principio del divieto dell’abuso del diritto né il principio di proporzionalità ostano ad una siffatta normativa.

(v. punto 32, dispositivo 2)





SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 maggio 2008 (*)

«Sesta direttiva IVA – Soggetti passivi – Art. 4, n. 4, secondo comma – Società madri e società controllate – Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico – Presupposti – Conseguenze»

Nel procedimento C‑162/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema di Cassazione, con decisione 30 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2007, nella causa

Ampliscientifica Srl,

Amplifin SpA

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Ampliscientifica Srl e la Amplifin SpA, dall’avv. M. Garavoglia;

–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato;

–        per il governo cipriota, dalla sig.ra E. Syméonidou, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dal sig. I. Hutton, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Aresu e dalla sig.ra M. Afonso, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Ampliscientifica Srl (in prosieguo: la «Ampliscientifica») e la Amplifin SpA (in prosieguo: la «Amplifin»), da un lato, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Entrate, dall’altro, in merito ad un avviso di accertamento relativo all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), notificato alla Amplifin riguardo agli esercizi 1990 e 1991.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        L’art. 4, n. 1, della sesta direttiva così recita:

«Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività».

4        L’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva così dispone:

«Con riserva della consultazione di cui all’articolo 29, ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi».

5        A termini dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o a introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta da versare allo stadio del consumo finale».

6        L’art. 29 della sesta direttiva istituisce un comitato consultivo per l’IVA.

 La normativa nazionale

 Il decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972

7        L’art. 73, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’IVA (Supplemento ordinario alla GURI n. 292 dell’11 novembre 1972), come modificato dal D.P.R. del 29 gennaio 1979, n. 24 (GURI 31 gennaio 1979, n. 30), così dispone:

«Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti (...) siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall’ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall’altra per oltre la metà fin dall’inizio dell’anno solare precedente».

 Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979

8        La facoltà prevista dal detto art. 73, terzo comma, è stata attuata dal D.M. 13 dicembre 1979, recante norme in materia di IVA relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate (GURI n. 344 del 19 dicembre 1979), come modificato dal D.M. 18 dicembre 1989 (GURI n. 301 del 28 dicembre 1989, in prosieguo: il «decreto del 1979»). Il decreto del 1979 disciplina e facilita le modalità di versamento e di dichiarazione delle società controllanti e controllate, consentendo alla società controllante di agire, entro determinati limiti, in nome della (o delle) propria (proprie) società controllata(e).

9        A termini dell’art. 2 del decreto del 1979 «si considerano controllate soltanto l[e] societ[à] (...) le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, fin dall’inizio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo».

10      Il successivo art. 3 precisa, in tal senso, che dalla dichiarazione della società controllante, «sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, devono risultare (...) il numero di partita IVA delle società controllate nonché l’Ufficio [IVA] competente per ciascuna di esse».

11      L’art. 5, primo comma, del medesimo decreto così dispone:

«L’ente o società controllante che si avvale della facoltà prevista dal presente decreto deve presentare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto del proprio domicilio fiscale anche le dichiarazioni annuali delle società controllate, le quali, sottoscritte anche dal rappresentante dell’ente o società controllante, devono essere presentate, con i relativi allegati, a cura delle società controllate, anche all’ufficio IVA competente nei confronti di ciascuna di esse. Nelle dichiarazioni delle società controllate deve essere indicato, con il relativo numero di partita IVA, l’ente o società controllante».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

12      Oggetto della causa principale sono le dichiarazioni d’imposta presentate, riguardo all’esercizio 1990, dalla Ampliscientifica e, riguardo agli esercizi 1990 e 1991, dalla Amplifin (in prosieguo: le «dichiarazioni controverse»), ove la Ampliscientifica e la Amplifin sono società di diritto italiano, costituite in seno al gruppo Amplifon, la cui attività verte sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi strumenti scientifici.

13      La Ampliscientifica, costituita nel febbraio 1989, era detenuta per oltre il 50% dalla Amplaid SpA, detenuta a sua volta dalla Amplifin in ragione del 99%. La Ampliscientifica cessava la propria attività nel corso del 1993. Riguardo all’esercizio 1990, la Amplifin depositava presso l’ufficio IVA di Milano la dichiarazione prevista dal decreto del 1979, dopo aver riportato nelle proprie scritture contabili un debito IVA precedentemente a carico della Ampliscientifica. Riguardo all’esercizio 1991, essa effettuava un’operazione analoga con un’altra delle proprie società controllate, operante nel settore immobiliare, la Ampliare Srl, costituita nel novembre 1990, trasferendo in tal modo a proprio favore un significativo credito IVA.

14      L’ufficio IVA di Milano riteneva che la Amplifin non potesse legittimamente presentare le dichiarazioni controverse, considerato che l’art. 2 del decreto del 1979 dispone, quanto alla sussistenza dei vincoli che consentono l’adozione del regime di liquidazione semplificato dell’IVA, che il vincolo tra l’ente o la società controllante e le societ

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