EUR-Lex -  62009CC0443 - IT
Karar Dilini Çevir:

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 12 gennaio 2012 ( 1 )

Causa C-443/09

CCIAA di Cosenza

contro

Fallimento Grillo Star Srl Fallimento(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Tribunale di Cosenza, Sezione fallimentare)

«Direttiva 2008/7/CE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Diritto annuale dovuto alle camere di commercio locali»

I – Introduzione

1.

Il presente procedimento offre alla Corte di giustizia l’opportunità di precisare, in seguito alla sua sentenza nella causa Denkavit ( 2 ), la propria giurisprudenza in materia di imposte indirette sulle società di capitali, vietate dalla direttiva 2008/7/CE ( 3 ). Oggetto della causa principale è un diritto annuale dovuto alle camere di commercio da tutte le imprese iscritte nel registro delle imprese tenuto dalle camere medesime.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

2.

La direttiva 2008/7 ha riformulato la direttiva 69/335/CEE ( 4 ). Per ragioni di chiarezza, dato che quest’ultima era stata oggetto in passato di ripetute e profonde modifiche, il Consiglio ha optato per una sua riformulazione. Sostanzialmente, però, essa riprende la direttiva precedente.

3.

L’articolo 5 della direttiva 2008/7, intitolato «Operazioni non soggette all’imposta indiretta», stabilisce quanto segue:

«1.   Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:

(…)

c)

registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica; (…)».

4.

L’articolo 6 della direttiva 2008/7 così dispone:

«1.   Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti:

(…)

e)

diritti di carattere remunerativo; (…)».

B – Diritto nazionale

5.

Le disposizioni italiane pertinenti, nella versione applicabile alla controversia in esame, prevedono quanto segue.

6.

L’articolo 2188, primo comma, del codice civile italiano (in prosieguo: il «CC») ha istituito un registro delle imprese nel quale devono iscriversi tutte le imprese del settore industriale, commerciale e finanziario. Sono soggetti all’obbligo di iscrizione sia gli imprenditori individuali, sia in particolare, ai sensi dell’articolo 2200 CC, le società a responsabilità limitata. Tale obbligo vige anche qualora dette società non esercitino alcuna attività commerciale. In conformità dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ( 5 ), il registro delle imprese viene tenuto dalle camere di commercio.

7.

L’importo che le imprese iscritte nel registro delle imprese sono tenute a versare annualmente alle camere di commercio è stabilito mediante decreto ministeriale. In base all’articolo 3 del relativo decreto del 2009, le imprese con un fatturato annuo fino a EUR 100000 sono tenute a versare a titolo di diritto annuale un importo forfettario di EUR 200. Per le imprese con un fatturato annuo superiore il diritto annuale è determinato in percentuale sul fatturato.

III – Fatti, causa principale e procedimento dinanzi alla Corte

8.

Nei confronti della società italiana Grillo Star Srl ( 6 ) è stata avviata la procedura di fallimento.

9.

Il giudice del rinvio è chiamato ad accertare lo stato passivo della Grillo Star. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza (CCIAA ( 7 )) si è insinuata al passivo fallimentare per un importo pari a EUR 200 relativo al diritto annuale per l’anno 2009 ( 8 ), che ogni impresa iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 CC era tenuta a versare alla camera.

10.

Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di detto diritto annuale con la direttiva 2008/7 ( 9 ) e, pertanto, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se i criteri di determinazione del diritto annuale di cui all’articolo 18, lettera b), della legge italiana 29 dicembre 1993, n. 580, come determinati dal terzo, quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo, si pongano in contrasto con la direttiva 2008/7/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, in quanto non può farsi rientrare nella deroga di cui all’articolo 6, lettera e), della medesima direttiva. In particolare:

a)

se presenti il carattere della «remuneratività» il diritto annuale per la cui determinazione si faccia riferimento al «fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale»;

b)

se la previsione di un «fondo di perequazione» che persegue lo scopo di rendere omogeneo sull’intero territorio nazionale l’espletamento di tutte le «funzioni amministrative» attribuite dalla legge alla camera di commercio escluda il carattere remunerativo del diritto annuale;

c)

se la facoltà attribuita alle singole camere di commercio di aumentare fino al 20% l’importo del diritto annuale al fine di cofinanziare iniziative volte all’incremento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di appartenenza sia compatibile con il carattere remunerativo del diritto stesso;

d)

se la mancata esplicitazione delle modalità di individuazione del fabbisogno relativo alla tenuta e all’aggiornamento delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle imprese da parte delle camere di commercio osti all’accertamento del carattere remunerativo del diritto annuale;

e)

se la determinazione forfettaria del diritto annuale in assenza di alcuna previsione in ordine alla verifica ad «intervalli regolari» della sua adeguatezza al costo medio del servizio sia compatibile con la natura remunerativa del diritto.

11.

Con ordinanza del 13 settembre 2010 il giudice del rinvio ha integrato la sua domanda con altre due questioni pregiudiziali:

1)

Se l’obbligo di pagamento del diritto camerale gravante su una società di capitali la quale non eserciti — e non abbia mai esercitato alcuna attività economica — e risulti, anzi, «inattiva» si ponga in contrasto con la direttiva 2008/7/CE del Consiglio 12 febbraio 2008;

2)

Se la natura costitutiva dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’impresa in fase di costituzione che l’ordinamento italiano collega necessariamente con l’acquisizione della personalità giuridica da parte delle società di capitali e, di conseguenza, il pagamento del «diritto annuale» in forza di tale iscrizione contrastino con la succitata direttiva.

12.

Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il Fallimento Grillo Star, la CCIAA di Cosenza, l’Austria, la Germania e l’Italia, nonché la Commissione europea. All’udienza del 20 ottobre 2011 sono comparsi il Fallimento Grillo Star, la CCIAA di Cosenza, la Germania, l’Italia e la Commissione europea.

IV – Analisi giuridica

A – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

13.

La CCIAA di Cosenza ha eccepito per la prima volta nella sua risposta scritta ai quesiti sottoposti dalla Corte alle parti del procedimento l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, non essendo il giudice del rinvio legittimato al rinvio. Il fatto che tale eccezione sia stata sollevata in una fase così avanzata del procedimento è irrilevante, dato che la legittimazione a proporre il rinvio deve essere verificata d’ufficio.

14.

La causa principale ha per oggetto l’accertamento dello stato passivo della società Grillo Star. La CCIAA di Cosenza ritiene che il giudice del rinvio eserciti nell’ambito della procedura fallimentare unicamente funzioni di vigilanza e controllo. Non penderebbe alcuna controversia, dato che non vengono assunte decisioni nell’ambito di un procedimento in contraddittorio.

15.

Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono legittimati al rinvio. La definizione della nozione di organo giurisdizionale deve essere operata unicamente con riferimento al diritto dell’Unione. La Corte ha elaborato una serie di criteri cui ricorrere per valutare la caratteristica di giurisdizione tenendo conto di un insieme di elementi. In base a tali criteri deve trattarsi di un ente indipendente, che sia stato istituito con un fondamento legale e che abbia carattere permanente e giurisdizione obbligatoria ed emani, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, una pronuncia di carattere giurisdizionale ( 10 ).

16.

Sulla base di detti criteri, la Corte ha dichiarato irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale formulate da organi giurisdizionali che svolgevano funzioni di autorità amministrativa nell’ambito di procedimenti di giurisdizione volontaria. Oggetto di tali procedimenti erano, ad esempio, la decisione in merito alla domanda di omologazione dell’atto costitutivo di una società ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese ( 11 ) o la nomina giudiziale di un «altro» liquidatore per il patrimonio esistente di una società radiata dal registro ( 12 ). Legittimato al rinvio sarebbe solo l’organo giurisdizionale chiamato, nell’ambito di una simile vertenza, a decidere su un ricorso ( 13 ).

17.

Nel presente contesto non vi è dubbio che il giudice del rinvio risponda ai requisiti formali di un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Resta tuttavia da chiarire se la causa principale sia un procedimento in contraddittorio e, in ogni caso, se si tratti di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

1. Procedimento in contraddittorio

18.

La Corte ha accertato che il requisito del procedimento in contraddittorio non è un criterio assoluto ( 14 ). Nell’ambito di un ricorso sull’aggiudicazione di appalti pubblici essa ha ritenuto sufficiente che dovessero essere sentite le parti nel procedimento dinanzi all’organo di controllo degli appalti. A favore di un’interpretazione non eccessivamente formalistica del criterio del procedimento in contraddittorio depongono la varietà di procedimenti e l’autonomia processuale all’interno degli Stati membri. Diversamente, a seconda della struttura del procedimento nazionale e pur in presenza di tipologie di controversie identiche in concreto, si correrebbe il rischio di giungere a risultati del tutto arbitrari circa la legittimazione al rinvio.

19.

Anche se nella specie, come si potrebbe dedurre dalla parte introduttiva dell’ordinanza di rinvio, non si contrappongono, nella causa principale, due parti che assumono formalmente il ruolo di ricorrente e resistente, le parti, vale a dire il curatore fallimentare e il creditore, hanno evidentemente modo di prendere posizione per iscritto e in udienza di fronte al giudice del rinvio. In quanto parti nella causa principale, sia la CCIAA di Cosenza sia il Fallimento Grillo Star hanno presentato osservazioni anche nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale. Il criterio del procedimento in contraddittorio deve, pertanto, ritenersi soddisfatto.

2. Pronuncia di carattere giurisdizionale

20.

È più difficile, invece, rispondere alla questione se il giudice del rinvio agisca soltanto in veste di autorità amministrativa o se, piuttosto, emetta una pronuncia di carattere giurisdizionale nell’ambito di una controversia.

21.

Dalla giurisprudenza della Corte non è dato evincere una definizione esplicita del criterio della «pronuncia di carattere giurisdizionale». Essa ha tuttavia considerato rilevante, inter alia, il fatto che la decisione possa acquisire efficacia di giudicato ( 15 ).

22.

All’udienza, la CCIAA di Cosenza e il Fallimento Grillo Star hanno formulato tesi contrastanti quanto all’efficacia di giudicato della decisione che il giudice del rinvio è chiamato ad assumere. La CCIAA di Cosenza nega, contrariamente a quanto affermato dalla Grillo Star, che la decisione del giudice del rinvio acquisisca efficacia di giudicato, ma definisce in ogni caso detta decisione come «esecutiva».

23.

Indipendentemente dalla questione tecnica dell’efficacia di giudicato, a mio parere si tratta comunque di una pronuncia di carattere giurisdizionale. Secondo le affermazioni della CCIAA, che non sono state oggetto di contestazione, compito del giudice del rinvio nella causa principale è, infatti, quello di dichiarare con decisione motivata, dopo aver sentito le parti in udienza, quali crediti vengono ammessi al passivo fallimentare. La decisione produce effetti per tutti i creditori, incidendo sulla percentuale dei crediti ammessi che viene soddisfatta. Avendo pertanto la decisione del giudice del rinvio effetti giuridici obbligatori che vanno oltre l’ammissione allo stato passivo del supposto credito materialmente oggetto di contesa tra le parti, essa riveste carattere giurisdizionale.

24.

La Commissione ha del resto evidenziato come la questione del carattere giurisdizionale dell’accertamento dello stato passivo rappresenti un tema oltremodo controverso nella dottrina italiana. Alcuni autori sostengono che si tratta di un’attività di natura prevalentemente amministrativa, mentre altri importanti esponenti ritengono che l’accertamento delle obbligazioni costituisca una vera e propria attività di carattere giurisdizionale. Anche in considerazione di una così incerta qualificazione del procedimento in base al diritto nazionale, la Corte dovrebbe, nel dubbio, riconoscere la legittimazione al rinvio del giudice.

25.

In conclusione, vorrei aggiungere ancora un argomento di carattere pratico in relazione ad un atto giuridico sulla cui interpretazione andrebbe ad incidere la negazione della legittimazione al rinvio nel caso in esame. Il regolamento sulle procedure di insolvenza ( 16 ) contiene, infatti, disposizioni in materia di insinuazione dei crediti nella procedura di insolvenza. Al fine di permettere che le disposizioni del regolamento possano essere oggetto di interpretazione da parte della Corte anche nell’ambito del primo grado di giudizio, non si devono prevedere requisiti eccessivi quanto alla legittimazione al rinvio in sede di accertamento giudiziale dello stato passivo. In definitiva, anche ragioni di economia processuale rendono, infatti, preferibile ammettere tali domande al primo stadio possibile, in modo che non siano necessarie ulteriori impugnazioni per poter procedere ad un rinvio pregiudiziale ( 17 ).

26.

La Corte è pertanto competente a risolvere le questioni sollevate.

B – Risoluzione delle questioni pregiudiziali

27.

Le questioni sollevate in un primo momento dal giudice del rinvio ineriscono al fatto se il diritto annuale dovuto alla camera di commercio costituisca un «diritto di carattere remunerativo» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/7.

28.

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