Causa C‑163/10
Procedimento penale
contro
Aldo Patriciello
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia)
«Membro del Parlamento europeo — Protocollo sui privilegi e sulle immunità — Art. 8 — Procedimento penale per il reato di calunnia — Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento — Nozione di “opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari” — Immunità — Presupposti»
Massime della sentenza
Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 8)
L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti in uno specifico caso.
(v. punto 41 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 settembre 2011 (*)
«Membro del Parlamento europeo – Protocollo sui privilegi e sulle immunità – Art. 8 – Procedimento penale per il reato di calunnia – Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento – Nozione di “opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari” – Immunità – Presupposti»
Nel procedimento C‑163/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Isernia (Italia) con decisione 9 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2010, nel procedimento penale a carico di
Aldo Patriciello,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot e J.‑J. Kasel, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Patriciello, dagli avv.ti G. Ranaldi e G. Scalese, nonché dalla sig.ra S. Fortunato, assistente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;
– per il governo ellenico, dal sig. K. Georgiadis nonché dalle M. Germani e G. Papagianni, in qualità di agenti;
– per il Parlamento europeo, dai sigg. H. Krück, A. Caiola e N. Lorenz, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. C. Zadra, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «Protocollo»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Patriciello, membro del Parlamento europeo, per il reato di calunnia.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 L’art. 8 del Protocollo così dispone:
«I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni».
4 L’art. 9 del Protocollo stabilisce quanto segue:
«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
(...)».
5 L’art. 18 del Protocollo così dispone:
«Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati».
6 L’art. 6 del regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento interno»), intitolato «Revoca dell’immunità», recita:
«1. Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni.
(...)
3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
(...)».
7 L’art. 7 di detto regolamento, che contiene le norme sulle procedure in materia di immunità dei deputati europei, prevede, ai nn. 2, 6 e 7, quanto segue:
«2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
(...)
6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell’articolo [9] del Protocollo (...) che non rientrano nell’ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l’autorità interessata a trarre le debite conclusioni.
7. La commissione può [emettere] un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o l’inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione».
La normativa nazionale
8 L’art. 68, primo comma, della Costituzione italiana enuncia quanto segue:
«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».
9 L’art. 3, n. 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (GURI n. 142 del 21 giugno 2003), prevede quanto segue:
«L’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».
Causa principale e questione pregiudiziale
10 Il sig. Patriciello è imputato nell’ambito di un procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Isernia, per aver ingiustamente accusato di comportamento illecito un agente della polizia municipale di Pozzilli (Italia) durante un alterco verificatosi il 1° agosto 2007 in un parcheggio pubblico situato a poca distanza da un istituto neurologico e in prossimità del suo luogo di residenza.
11 Risulta dalla decisione di rinvio che il sig. Patriciello deve rispondere, a tale titolo, del reato di calunnia previsto dall’art. 368 del codice penale italiano, aggravato dalla circostanza di averlo commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, quale prevista dall’art. 61, n. 10, di detto codice. I fatti ascrittigli consistono nell’aver affermato che l’agente della polizia municipale in questione aveva falsificato gli orari riportati sui verbali di contravvenzione elevati nei confronti di vari automobilisti, i cui veicoli stazionavano in violazione del codice della strada, e dunque nell’aver accusato l’agente suddetto del reato di falso materiale in atto pubblico, punito dall’art. 477 del codice penale italiano. Il sig. Patriciello avrebbe inoltre reiterato le proprie affermazioni alla presenza di carabinieri intervenuti in loco allo scopo di verificare i presunti reati da lui addebitati all’agente di polizia municipale.
12 Con decisione 5 maggio 2009 il Parlamento europeo, deliberando su richiesta del sig. Patriciello ai sensi dell’art. 6, n. 3, del proprio regolamento interno, ha deciso, sulla base della relazione della commissione per gli affari giuridici, di difendere l’immunità e i privilegi del predetto richiedente (in prosieguo: la «decisione di difesa dell’immunità»). Tale relazione era motivata come segue:
«In effetti, con le sue affermazioni l’on. Patriciello si è limitato a commentare fatti di dominio pubblico, ovvero i diritti dei cittadini di poter accedere agevolmente agli ospedali e alle cure sanitarie, fatti che hanno un impatto importante sulla vita quotidiana dei suoi elettori.
L’on. (...) Patriciello non ha agito nel proprio interesse e non intendeva insultare il pubblico ufficiale, bensì ha agito nell’interesse generale del suo elettorato nel quadro della sua attività politica.
Così facendo svolgeva il proprio dovere di deputato al Parlamento, in quanto esprimeva la propria opinione su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori.
(...)
Sulla base delle suddette considerazioni, la commissione [per gli affari giuridici], do[po] avere esaminato i motivi favorevoli e contrari alla difesa dell’immunità, raccomanda che l’immunità dell’on. (...) Patriciello sia difesa».
13 Tuttavia, nella sua ordinanza di rinvio il Tribunale di Isernia constata che, in forza dell’art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo, i deputati europei godono, per i fatti commessi nel territorio nazionale, dell’immunità e dei privilegi con gli stessi limiti sostanziali e formali di quelli previsti dal diritto nazionale. Orbene, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione italiana, il privilegio dell’insindacabilità si estenderebbe alle attività extraparlamentari soltanto nel caso in