SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
16 luglio 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato»
Nella causa C‑584/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 13 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2013, nei procedimenti
Directeur général des finances publiques
contro
Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA
e
Mapfre warranty SpA
contro
Directeur général des finances publiques,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar,
cancelliere: V. Tourrès, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA e la Mapfre warranty SpA, da G. Hannotin, avocat;
—
per il governo francese, da J.-S. Pilczer e D. Colas, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da C. Soulay e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU L 376, pag. 1, in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra, da un lato, il Directeur général des finances publiques (Direttore generale delle finanze pubbliche) e la Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA (in prosieguo: la «Mapfre asistencia»), società di diritto spagnolo e, dall’altro, la Mapfre warranty SpA (in prosieguo: la «Mapfre warranty»), società di diritto italiano, e il Directeur général des finances publiques, in relazione alla tassazione delle operazioni effettuate da tali due società.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
Ai sensi dell’articolo 2 della sesta direttiva:
«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto [in prosieguo: l’“IVA”]:
1.
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
2.
le importazioni di beni».
4
Ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a)
le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
5
L’articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva stabilisce quanto segue:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».
Il diritto francese
6
L’articolo 256, I, del code général des impôts (Codice generale delle imposte), nella sua versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: il «CGI»), prevede quanto segue:
«Sono soggette all’[IVA] le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
7
L’articolo 261 C del CGI così dispone:
«Sono esenti dall’[IVA]:
(...)
2°
Le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e intermediari di assicurazioni.
(...)».
8
L’articolo 991 del CGI prevede quanto segue:
«Qualsiasi contratto di assicurazione concluso con una società o compagnia di assicurazioni o con qualsiasi altro assicuratore francese o straniero è soggetto, indipendentemente dal luogo e dalla data in cui esso è o è stato concluso, a un’imposta annuale obbligatoria mediante il cui pagamento qualsiasi documento scritto che ne accerti la formazione, la modifica o la risoluzione consensuale, nonché le copie conformi, gli estratti o copie che ne sono rilasciati, sono, a prescindere dal luogo in cui sono o sono stati redatti, esonerati dall’imposta di bollo e registrati gratuitamente qualora sia richiesta tale formalità.
L’imposta è riscossa sull’importo delle somme pattuite a favore dell’assicuratore e di tutte le somme accessorie di cui il medesimo benefici direttamente o indirettamente grazie all’assicurato».
9
L’articolo 1001, 5° bis, del CGI precisa che l’aliquota dell’imposta speciale sui contratti di assicurazione è fissata al 18% per le assicurazioni contro i rischi di qualsivoglia natura relativi ai veicoli terrestri a motore.
10
Inoltre, dall’articolo 1001, 6°, del CGI, emerge che l’aliquota di diritto comune dell’imposta speciale sui contratti di assicurazione è fissata al 9%».
Le controversie di cui ai procedimenti principali e la questione pregiudiziale
11
Dalla decisione di rinvio emerge che alcuni rivenditori di veicoli usati hanno proposto agli acquirenti di tali veicoli, con l’intervento della società NSA Sage, divenuta Mapfre warranty, una garanzia per la riparazione degli eventuali guasti meccanici di tali veicoli.
12
Ritenendo di effettuare una prestazione di servizi, la Mapfre warranty ha fatturato l’IVA. La Mapfre asistencia ha, dal canto suo, assolto l’imposta sui contratti di assicurazione, all’aliquota di diritto comune del 9%, sui premi versati dalla società Mapfre warranty.
13
L’amministrazione tributaria ha notificato alla Mapfre warranty una proposta di rettifica, qualificando le prestazioni effettuate da quest’ultima come operazioni di assicurazione soggette all’imposta sui contratti di assicurazione di cui all’articolo 991 del CGI, all’aliquota del 18% prevista, per le assicurazioni automobilistiche, dall’articolo 1001, 5° bis, del CGI.
14
Considerando inoltre che la Mapfre warranty aveva sottoscritto, presso la Mapfre asistencia, un’assicurazione per conto di chi spetta a favore degli acquirenti dei veicoli avente ad oggetto la copertura del rischio di guasti meccanici, detta amministrazione ha notificato alla Mapfre asistencia una rettifica, calcolando l’imposta sui contratti di assicurazione all’aliquota del 18% sulle somme versate dai suddetti acquirenti.
15
Dopo il rigetto del loro reclamo, le due società hanno adito il tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) e successivamente la cour d’appel de Lyon (Corte d’appello di Lione) al fine di ottenere lo sgravio da tali imposte.
16
Esse hanno affermato che i rivenditori di veicoli usati subappaltavano alla Mapfre warranty una parte del loro servizio di assistenza post‑vendita e che quest’ultima era assicurata presso la Mapfre asistencia contro il proprio rischio di perdita finanziaria.
17
Con due sentenze del 22 settembre 2011, la cour d’appel de Lyon ha confermato le due sentenze rese dal tribunal de grande instance de Lyon il 31 marzo 2010 che avevano riconosciuto, la prima, la qualificazione come operazioni di assicurazione soggette all’imposta sui contratti di assicurazione all’aliquota del 18% quanto alle prestazioni effettuate dalla Mapfre warranty e, la seconda, l’aliquota del 9% per l’imposta sui contratti di assicurazione gravante sulla Mapfre asistencia.
18
Dai motivi di ricorso delle parti nei procedimenti principali, allegati alla decisione di rinvio, emerge che la cour d’appel de Lyon ha constatato, segnatamente, che, quando l’acquirente di un veicolo usato decideva di sottoscrivere la garanzia complementare proposta dal rivenditore, gli veniva rilasciato, a fronte del pagamento del supplemento richiesto, un modulo di adesione, contenuto in un libretto di garanzia, con l’intestazione della società NSA Sage, divenuta Mapfre warranty. Secondo tale giudice, quest’ultima riceveva la relazione di guasto dall’officina autorizzata alla quale l’acquirente si era rivolto, verificava la validità della garanzia e si assicurava che l’importo del preventivo fosse conforme alle norme, poi autorizzava la riparazione o la sostituzione del pezzo difettoso.
19
La cour d’appel de Lyon ha sottolineato che non risultava da alcuna clausola citata dalle parti, né da alcun altro elemento del procedimento, che l’acquirente avesse il diritto di esigere dal rivenditore l’esecuzione della prestazione in caso di difetto rientrante nelle previsioni della garanzia, segnatamente nel caso in cui il debitore designato nel contratto dovesse essere inadempiente. Secondo tale giudice, non si poteva ritenere che il rivenditore avesse subappaltato l’esecuzione di un’obbligazione cui non era tenuto. In compenso, un vincolo contrattuale diretto si sarebbe costituito tra l’acquirente e la Mapfre warranty al momento del rilascio del libretto di garanzia, poiché l’acquirente poteva richiedere a tale società, e solo ad essa, di procedere all’intervento promesso e di sopportarne il costo. Concluso tra l’acquirente ed un soggetto intervenuto che non era parte della vendita, tale impegno contrattuale perseguirebbe un obiettivo proprio e costituirebbe di per sé un fine. Nella misura in cui, dietro pagamento di una somma pattuita, la società Mapfre warranty si impegnava, in caso di sopravvenienza, aleatoria, di un sinistro alla cosa assicurata, a fornire all’assicurato la prestazione pattuita al momento della conclusione del contratto, essa avrebbe svolto un’attività di assicurazione.
20
Inoltre, la cour d’appel de Lyon ha constatato che la Mapfre warranty aveva stipulato presso la Mapfre asistencia una polizza di assicurazione il cui oggetto consisteva nel garantire il rimborso delle perdite finanziarie determinate da un guasto garantito contrattualmente ai veicoli acquistati presso un rivenditore e per i quali era stato rilasciato un libretto di garanzia. Tuttavia, secondo la cour d’appel de Lyon, tale polizza non istituiva un’«assicurazione per conto di chi spetta» e non riguardava i rischi di qualsivoglia natura relativi ai veicoli terrestri a motore di cui all’articolo 1001, 5° bis, del CGI.
21
La Mapfre warranty ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza della cour d’appel de Lyon che aveva qualificato le sue prestazioni come operazioni di assicurazione, soggette all’imposta sui contratti di assicurazione all’aliquota del 18%.
22
Il Directeur général des finances publiques ha, dal canto suo, proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza della cour d’appel de Lyon che aveva considerato che l’aliquota dell’imposta sui contratti di assicurazione incombente alla Mapfre asistencia non fosse del 18%, come ritenuto dall’amministrazione tributaria, bensì del 9%.
23
Tenuto conto della connessione di tali due ricorsi, il giudice del rinvio ha deciso di riunirli.
24
Nutrendo dubbi in merito all’interpretazione della nozione di operazioni di assicurazione, che non è definita dalla sesta direttiva, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 2 e 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare, dietro versamento di una somma forfettaria, garanzia per l’eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall’IVA o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi».
Sulla questione pregiudiziale
25
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per