EUR-Lex -  62014CC0160 - IT
Karar Dilini Çevir:

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate l’11 giugno 2015 ( 1 )

Causa C‑160/14

João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri

contro

Estado português

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varas Cíveis de Lisboa (Portogallo)]

«Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimento d’impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Obbligo di rinvio pregiudiziale — Violazione del diritto dell’Unione imputabile a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno — Normativa nazionale che subordina il diritto al risarcimento del danno subito a causa di una simile violazione alla condizione della previa revoca della decisione che ha provocato tale danno»

1. 

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ( 2 ), nonché sull’articolo 267, terzo comma, TFUE e sulla giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità degli Stati per violazione del diritto dell’Unione.

2. 

Le questioni poste dal Varas Cíveis de Lisboa (Portogallo) sono state sollevate nell’ambito di un’azione per risarcimento intentata dal sig. Ferreira da Silva e Brito nonché da altri ricorrenti contro l’Estado português, fondata su un’asserita violazione del diritto dell’Unione imputabile al Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema di Giustizia).

3. 

L’esame della prima questione mi porterà ad interpretare, alla luce delle circostanze del procedimento principale, la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva. Concluderò, contrariamente alla soluzione adottata dal Supremo Tribunal de Justiça, che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la nozione di trasferimento di uno stabilimento comprende una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, che è a sua volta un’impresa operante nel settore dell’aviazione e che, nell’ambito della liquidazione della prima impresa:

assume la posizione della società liquidata nei contratti di locazione di aerei e nei contratti in vigore di voli charter stipulati con operatori turistici;

svolge l’attività precedentemente svolta dalla società liquidata;

riassume alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per la società liquidata e li colloca in funzioni identiche, e

riceve piccole apparecchiature della società liquidata.

4. 

Esporrò, in seguito, nell’ambito dell’esame della seconda questione, le ragioni per cui l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il Supremo Tribunal de Justiça, era tenuto, in circostanze come quelle del procedimento principale, a sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale.

5. 

Infine, nell’ambito dell’esame della terza questione, spiegherò perché, in circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell’Unione, e in particolare la giurisprudenza risultante dalla sentenza Köbler ( 3 ), deve essere interpretato nel senso che osta a un regime nazionale relativo alla responsabilità dello Stato che condizioni il diritto al risarcimento alla previa revoca della decisione che ha causato il danno.

I – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

6.

La direttiva 2001/23 ha proceduto alla codificazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ( 4 ), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 ( 5 ).

7.

Ai sensi del considerando 8 della direttiva:

«La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187(...), quale interpretata dalla Corte di giustizia».

8.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva dispone quanto segue:

«a)

La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b)

Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

9.

L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva così prevede:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

B – Il diritto portoghese

10.

L’articolo 13 del regime di responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici ( 6 ), adottato con la legge n. 67/2007 (Lei que aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontractual do Estado e Demais Entidades Públicas), del 31 dicembre 2007 ( 7 ), come modificata dalla legge n. 31/2008, del 17 luglio 2008 ( 8 ), prevede quanto segue:

«1.   Fatte salve le situazioni di condanna penale ingiusta e di privazione ingiustificata della libertà, lo Stato risponderà civilmente per i danni derivati dalle decisioni giurisdizionali manifestamente incostituzionali o illegittime o ingiustificate per errore manifesto nella valutazione dei rispettivi presupposti di fatto.

2.   La pretesa di risarcimento deve fondarsi sulla previa revoca della decisione lesiva da parte del giudice competente».

II – Fatti della controversia principale e questioni pregiudiziali

11.

Il 19 febbraio 1993, la Air Atlantis SA (in prosieguo: l’«AIA»), costituita nel 1985 e operante nel settore del trasporto aereo non di linea (voli charter), è stata liquidata. In tale contesto, i ricorrenti nel procedimento principale sono stati oggetto di un licenziamento collettivo.

12.

A partire dal 1o maggio 1993, la compagnia Transportes Aéreos Portugueses (in prosieguo: la «TAP»), che era il principale azionista dell’AIA, ha iniziato a gestire una parte dei voli che l’AIA si era impegnata ad effettuare nel periodo dal 1o maggio al 31 ottobre 1993. La TAP ha effettuato inoltre un certo numero di voli charter, mercato nel quale fino a quel momento non era attiva, poiché si trattava di rotte servite in precedenza dall’AIA. A tal fine, la TAP ha utilizzato una parte delle attrezzature che l’AIA utilizzava per le sue attività, in particolare quattro aerei. La TAP ha altresì preso in carico il pagamento dei canoni corrispondenti ai relativi contratti di leasing e ha rilevato le apparecchiature da ufficio precedentemente possedute e utilizzate dall’AIA nei suoi locali di Lisbona (Portogallo) e di Faro (Portogallo) nonché altri beni materiali. Inoltre, la TAP ha assunto alcuni ex dipendenti dell’AIA.

13.

Successivamente, i ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato detto licenziamento collettivo dinanzi al tribunal de trabalho de Lisboa (tribunale del lavoro di Lisbona) chiedendo la propria riassunzione nella TAP e il pagamento di retribuzioni.

14.

Con decisione del 6 febbraio 2007, il tribunal de trabalho de Lisboa ha accolto parzialmente l’impugnazione del licenziamento collettivo e ha disposto la riassunzione dei ricorrenti nel procedimento principale nelle categorie corrispondenti, nonché il risarcimento dei danni. A sostegno della sua decisione, il tribunal de trabalho de Lisboa ha dichiarato che, nella fattispecie, sussisteva un trasferimento di uno stabilimento, almeno parziale, in quanto l’identità dello stabilimento era stata conservata e le sue attività erano state proseguite, cosicché la TAP si era sostituita al precedente datore di lavoro nei contratti di lavoro.

15.

Tale decisione è stata appellata dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona), che, con sentenza del 16 gennaio 2008, ha annullato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato la TAP alla riassunzione dei ricorrenti nel procedimento principale e al risarcimento dei danni, ritenendo verificatasi la decadenza dal diritto di impugnazione del licenziamento collettivo e considerando che non vi era stato un trasferimento, totale o parziale, di stabilimento da parte dell’AIA in favore della TAP.

16.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça, che, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, ha statuito che il licenziamento collettivo non era viziato da alcuna illegittimità. Detto organo giurisdizionale ha osservato, facendo propria l’argomentazione del Tribunal da Relação de Lisboa, che, perché vi sia trasferimento di uno stabilimento non è sufficiente la «mera continuazione» di un’attività commerciale, in quanto è altresì necessario che si conservi l’identità dello stabilimento. Orbene, nel caso di specie, la TAP, nell’effettuare i voli nel corso dell’estate del 1993, non si sarebbe servita di un’«entità» con la stessa identità dell’«entità» che apparteneva in precedenza all’AIA, bensì del suo proprio strumento di intervento nel mercato di cui trattasi, vale a dire la propria impresa. Non sussistendo identità tra le due «entità», secondo il Supremo Tribunal de Justiça, non si può concepire la sussistenza di un trasferimento di uno stabilimento.

17.

Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, il Supremo Tribunal de Justiça ha rilevato che la Corte, pronunciandosi in relazione a situazioni nelle quali un’impresa aveva proseguito l’attività in precedenza svolta da un’altra impresa, aveva dichiarato che tale «mera circostanza» non consentiva di concludere che vi era stato un trasferimento di entità economica, poiché «un’entità non può essere ridotta all’attività che le era affidata» ( 9 ).

18.

Poiché alcuni ricorrenti nel procedimento principale avevano chiesto al Supremo Tribunal de Justiça di sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte, quest’ultimo ha osservato che «[l]’obbligo di rinvio pregiudiziale per i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno sussiste solo quando tali giudici ritengano necessario ricorrere al diritto [dell’Unione] per la risoluzione della controversia di cui sono aditi e, inoltre, sia stata sollevata una questione di interpretazione di tale diritto».

19.

Il Supremo Tribunal de Justiça ha inoltre considerato che «[l]a stessa Corte di giustizia ha riconosciuto espressamente che “la corretta applicazione del diritto [dell’Unione] può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata”, escludendo altresì in tal caso l’obbligo di rinvio pregiudiziale. Orbene, alla luce del contenuto delle [disposizioni del diritto dell’Unione] menzionate dai [ricorrenti nel procedimento principale], tenuto conto dell’interpretazione ad esse data dalla Corte (...) e date le circostanze della causa (...) prese in considerazione (...), non sussiste alcun dubbio rilevante nell’interpretazione che imponga il rinvio pregiudiziale».

20.

Il Supremo Tribunal de Justiça ha sottolineato, inoltre, che «la Corte [aveva] stabilito una vasta e consolidata giurisprudenza sulla problematica dell’interpretazione delle norme [del diritto dell’Unione] che fanno riferimento al “trasferimento di uno stabilimento”, al punto che l[a] direttiva (...) riflette già il consolidamento delle nozioni enunciate in forza di tale giurisprudenza, nozioni che vengono formulate ora con chiarezza in termini di interpretazione giurisprudenziale (comunitaria e nazionale), che, nella presente causa, dispensa dalla previa consultazione della Corte».

21.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno quindi proposto ricorso per responsabilità civile extracontrattuale contro l’Estado português chiedendo che quest’ultimo sia condannato al risarcimento di determinati danni patrimoniali causati. A sostegno del loro ricorso, affermano che la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça è manifestamente illegittima, in quanto interpreta erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», di cui alla direttiva, e in quanto tale giudice non ha adempiuto all’obbligo di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali di diritto dell’Unione pertinenti.

22.

L’Estado português sostiene che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’RRCEE, la pretesa di risarcimento deve fondarsi sulla previa revoca della decisione lesiva da parte del giudice competente, e ricorda che, poiché la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça non è stata revocata, non può aver luogo alcun risarcimento.

23.

Il giudice del rinvio spiega che è necessario determinare se la sentenza emessa dal Supremo Tribunal de Justiça sia manifestamente illegittima in quanto interpreta erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva e alla luce degli elementi di fatto di cui quest’ultimo disponeva. Inoltre, occorrerebbe accertare se il Supremo Tribunal de Justiça avesse l’obbligo di procedere al rinvio pregiudiziale che gli era stato chiesto.

24.

È in tale contesto che il Varas Cíveis de Lisboa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la direttiva (...), e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, debba essere interpretata nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” comprenda una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, a sua volta impresa operante nel settore dell’aviazione, e in cui, nell’ambito della liquidazione, l’impresa controllante:

assume la posizione della società liquidata nei contratti di locazione di aerei e nei contratti in vigore di voli charter stipulati con operatori turistici;

svolge l’attività precedentemente svolta dalla società liquidata;

riassume alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per la società liquidata e li colloca in funzioni identiche;

riceve piccole apparecchiature della società liquidata.

2)

Se l’articolo 267 TFUE (...) debba essere interpretato nel senso che il Supremo Tribunale de Justiça, tenuto conto dei fatti descritti nella [prima] questione (...) e della circostanza che i giudici nazionali di grado inferiore che avevano giudicato la causa abbiano adottato decisioni contraddittorie, sia tenuto a sottoporre alla Corte (...) una questione pregiudiziale vertente sulla corretta interpretazione della nozione di “trasferimento di uno stabilimento” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (...).

3)

Se il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte (...) nella sentenza Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513) sulla responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione commessa da un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, osti all’applicazione di una normativa nazionale che richiede come fondamento della pretesa di risarcimento esercitata contro lo Stato la previa revoca della decisione lesiva».

III – Analisi

A – Sulla prima questione

25.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se possa costituire un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, che è a sua volta un’impresa operante nel settore dell’aviazione e che, nell’ambito della liquidazione della prima impresa:

assume la posizione della società liquidata nei contratti di locazione di aerei e nei contratti in vigore di voli charter stipulati con operatori turistici;

svolge l’attività precedentemente svolta dalla società liquidata;

riassume alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per la società liquidata e li colloca in funzioni identiche, e

riceve piccole apparecchiature della società liquidata.

26.

Come risulta dal considerando 3 e dall’articolo 3 della direttiva, quest’ultima è diretta a proteggere i lavoratori, assicurando il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa ( 10 ). A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. Dal canto suo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva protegge i lavoratori da ogni licenziamento deciso dal cedente o dal cessionario sulla sola base del trasferimento.

27.

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. La Corte ha interpretato la nozione di cessione contrattuale in modo elastico per rispondere all’obiettivo della direttiva, che è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di trasferimento della loro impresa ( 11 ). Così, la Corte ha statuito che la direttiva è applicabile in tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa medesima ( 12 ).

28.

La Corte ha già dichiarato che la direttiva 77/187 era applicabile ai trasferimenti tra società di uno stesso gruppo ( 13 ).

29.

Essa ha precisato, inoltre, le condizioni in presenza delle quali la direttiva 77/187 si applica in caso di trasferimento di un’impresa in stato di liquidazione giudiziaria o volontaria. Così, se, da un lato, la Corte ha statuito, nella sua sentenza Abels ( 14 ), che tale direttiva non si applica ai trasferimenti di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento nell’ambito di una procedura di fallimento ( 15 ), dall’altro, essa ha dichiarato, nella sua sentenza Dethier Équipement ( 16 ), che la medesima direttiva si applica nell’ipotesi del trasferimento di un’azienda in stato di liquidazione giudiziale in caso di prosecuzione dell’attività dell’azienda ( 17 ). Nella sua sentenza Europièces ( 18 ), essa è giunta alla medesima conclusione nel caso di un’impresa trasferita che sia oggetto di una liquidazione volontaria ( 19 ).

30.

Sia dall’interpretazione elastica che deve essere adottata riguardo alla nozione di cessione contrattuale sia dalla giurisprudenza della Corte relativa specificamente all’ipotesi di liquidazione dell’entità ceduta, risulta che lo scioglimento e la liquidazione dell’AIA possono costituire un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

31.

Il trasferimento deve, tuttavia, soddisfare inoltre le condizioni stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, vale a dire deve riguardare un’entità economica, intesa come «insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria», che conserva, successivamente al trasferimento, la propria «identità».

32.

Per accertare la sussistenza di un trasferimento d’impresa, occorre quindi che sia soddisfatto il criterio decisivo della sussistenza di tale trasferimento, vale a dire che l’entità in questione conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro ( 20 ).

33.

Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Tutti questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente ( 21 ).

34.

La Corte ha sottolineato che il giudice nazionale deve tener conto in particolare, nell’ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue, a suo avviso, che l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione ( 22 ).

35.

I diversi fattori che consentono di verificare se l’entità di cui trattasi conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro, e quindi di qualificare un’operazione come «trasferimento» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, hanno pertanto un peso che varia a seconda del tipo di attività esercitata dall’impresa in questione.

36.

Ciò che è determinante è accertare se l’entità di cui trattasi conservi la propria identità, il che deriva in particolare dall’esistenza di un trasferimento di elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi e dal fatto che la gestione di tale entità sia effettivamente proseguita o rilevata dal nuovo datore di lavoro per le medesime attività o per attività analoghe. Orbene, queste due circostanze si sono verificate nel caso di specie.

37.

Per quanto riguarda il trasferimento di elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi, è vero che la Corte ha rilevato che un’entità economica può essere in grado, in determinati settori, di operare senza siffatti elementi, di modo che la conservazione della sua identità, al di là dell’operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi ( 23 ).

38.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, ciò non vale, tuttavia, nel caso delle imprese che operano in settori che necessitano dell’utilizzo di elementi patrimoniali considerevoli. Così avviene, ad esempio, nel caso del settore del trasporto con autobus, che esige materiale e impianti notevoli. In quest’ultimo caso, la Corte ha considerato che l’assenza di cessione, da parte del vecchio appaltatore, degli elementi patrimoniali materiali utilizzati per l’esercizio delle linee di autobus in questione costituisce una circostanza di cui occorre tenere conto ( 24 ). La Corte ne desume che, in un settore come quello del trasporto pubblico di linea con autobus, ove gli elementi materiali contribuiscono in maniera importante all’esercizio dell’attività, l’assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad un livello significativo, di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell’entità in questione, deve condurre a ritenere che quest’ultima non mantenga la propria identità ( 25 ).

39.

Da tale giurisprudenza risulta che, in una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda anch’essa il settore dei trasporti, il trasferimento di elementi patrimoniali materiali significativi dev’essere considerato un elemento essenziale al fine di determinare se sussista un «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva.

40.

Nella sua valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, il giudice del rinvio dovrà quindi attribuire un peso particolare al fattore relativo alla cessione di elementi patrimoniali materiali significativi alla TAP.

41.

A tal riguardo, è pacifico che vi sia stato il rilevamento, da parte della TAP, dei contratti di locazione relativi a quattro aerei precedentemente utilizzati dall’AIA nell’ambito della sua attività. Dal fascicolo emerge che detto rilevamento è stato motivato, in particolare, dalla volontà della TAP di evitare le conseguenze finanziarie negative che avrebbero potuto derivare dalla risoluzione anticipata di tali contratti. I motivi all’origine della decisione della TAP di rilevare i contratti di locazione relativi a quattro aerei gestiti in precedenza dall’AIA sono, tuttavia, irrilevanti ai fini della qualificazione di un’operazione come «trasferimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva. Ciò che importa è soltanto la constatazione obiettiva del fatto che tali contratti siano stati effettivamente trasferiti alla TAP all’atto dello scioglimento dell’AIA, in quanto la TAP ha continuato ad utilizzare gli aerei in questione.

42.

Come osservano giustamente i ricorrenti nel procedimento principale, non può ritenersi che, per il fatto che la TAP è l’azionista di maggioranza e il principale creditore dell’AIA, essa sia libera di disporre di un’impresa del proprio gruppo e di rilevarne le attività, senza assumersi gli obblighi derivanti dalla direttiva.

43.

Poco importa, parimenti, che gli aerei rilevati dalla TAP siano stati utilizzati indifferentemente per il trasporto di linea e per il trasporto non di linea. Ciò che importa è che tali aerei siano stati utilizzati, ancorché parzialmente, nell’ambito dell’attività di trasporto non di linea della TAP, la quale costituisce la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta dall’AIA.

44.

Inoltre, il fatto che gli aerei rilevati fossero in regime di locazione non costituisce un ostacolo all’esistenza di un trasferimento di uno stabilimento, poiché è la continuità dell’utilizzo di tali elementi patrimoniali da parte del cessionario ad essere determinante.

45.

Infine, non rileva neanche il fatto che gli aerei siano stati restituiti al termine dei contratti di leasing, tra il 1998 e il 2000. Ciò che conta è che i contratti siano stati effettivamente trasferiti e che gli aerei siano stati effettivamente utilizzati dalla TAP per un periodo di tempo significativo.

46.

Da tali elementi risulta che la constatazione, effettuata dal giudice del rinvio, secondo cui la TAP ha assunto la posizione della società liquidata nei contratti di locazione di aerei costituisce un indizio importante della sussistenza di un trasferimento di uno stabilimento in quanto dimostra il rilevamento, da parte della TAP, di elementi patrimoniali indispensabili per la prosecuzione dell’attività precedentemente esercitata dall’AIA.

47.

A tale constatazione si aggiunge quella secondo cui la TAP ha rilevato anche piccole apparecchiature della società liquidata, tra cui apparecchiature di bordo e da ufficio. Si tratta di un ulteriore indizio della sussistenza di

Üyelik Paketleri

Dünyanın en kapsamlı hukuk programları için hazır mısınız? Tüm dünyanın hukuk verilerine 9 adet programla tek bir yerden sınırsız ulaş!

Paket Özellikleri

Programların tamamı sınırsız olarak açılır. Toplam 9 program ve Fullegal AI Yapay Zekalı Hukukçu dahildir. Herhangi bir ek ücret gerektirmez.
7 gün boyunca herhangi bir ücret alınmaz ve sınırsız olarak kullanılabilir.
Veri tabanı yeni özellik güncellemeleri otomatik olarak yüklenir ve işlem gerektirmez. Tüm güncellemeler pakete dahildir.
Ek kullanıcılarda paket fiyatı üzerinden % 30 indirim sağlanır. Çalışanların hesaplarına tanımlanabilir ve kullanıcısı değiştirilebilir.
Sınırsız Destek Talebine anlık olarak dönüş sağlanır.
Paket otomatik olarak aylık yenilenir. Otomatik yenilenme özelliğinin iptal işlemi tek butonla istenilen zamanda yapılabilir. İptalden sonra kalan zaman kullanılabilir.
Sadece kredi kartları ile işlem yapılabilir. Banka kartı (debit kart) kullanılamaz.

Tüm Programlar Aylık Paket

9 Program + Full&Egal AI
Ek Kullanıcılarda %30 İndirim
Sınırsız Destek
350 TL
199 TL/AY
Kazancınız ₺151
Ücretsiz Aboneliği Başlat