12.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 337/17
Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Ja zum Nürburgring/Commissione
(Causa T-373/15)
(2015/C 337/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ja zum Nürburgring e.V. (Nürburg, Germania) (rappresentanti: D. Frey, M. Rudolph e S. Eggerath, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione C (2014) 3634 final della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) concesso dalla Germania al Nürburgring;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’errata ricostruzione delle circostanze pertinenti
Il ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il combinato disposto degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE e dell’articolo 17 TUE, in quanto non ha adempiuto il proprio obbligo di controllo in materia di aiuti di Stato e ha basato punti essenziali della propria decisione su circostanze di fatto errate.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dell’asserita conferma di finanziamento
Con questo motivo, il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione, per aver essa dichiarato che l’acquirente dei beni ceduti a seguito della procedura di gara ha presentato una conferma di finanziamento di un partner finanziatore.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE e degli articoli 4, paragrafo 4, e 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) nonché su un errore manifesto di valutazione
Nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente deduce, tra l’altro, che la cessione ha