EUR-Lex -  62017CJ0268 - IT
Karar Dilini Çevir:

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 luglio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 2, articolo 3, punto 2, e articolo 4, punto 3 – Motivi di non esecuzione – Chiusura delle indagini preliminari – Principio del ne bis in idem – Persona ricercata sentita in qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti – Emissione di più mandati d’arresto europei nei confronti della stessa persona»

Nella causa C‑268/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria, Croazia), con decisione del 16 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 18 maggio 2017, nel procedimento concernente l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

AY,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2018

considerate le osservazioni presentate:

per AY, da L. Valković e G. Mikuličić, odvjetnici, M. Lester, QC, S. Abram e P. FitzGerald, barristers, e M. O’Kane, solicitor;

per l’Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, da T. Laptoš, V. Marušić e D. Hržina, in qualità di agenti;

per il governo croato, da T. Galli, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Browne, L. Williams e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da G. Mullan, BL;

per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e M. Tátrai, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

per il governo rumeno, da E. Gane, C.-M. Florescu e R.-M. Mangu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters, M. Mataija e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento riguardante l’emissione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») nei confronti di AY, cittadino ungherese, da parte dello Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria, Croazia).

Contesto normativo

3

L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

«1.   Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

4

L’articolo 2 di tale decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del [MAE]», ai suoi paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1.   Il [MAE] può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2.   Danno luogo a consegna in base al [MAE], alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

(…)

corruzione,

(…)».

5

L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del [MAE]», prevede quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il [MAE] nei casi seguenti:

(…)

2)

se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

(…)».

6

L’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del [MAE]», così dispone:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]:

(…)

3)

se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del [MAE] oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

AY, cittadino ungherese e presidente del consiglio di amministrazione di una società ungherese, è stato rinviato a giudizio in Croazia il 31 marzo 2014 per corruzione attiva. Secondo l’imputazione dell’Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, Croazia) gli è contestato di avere fatto illegittimamente versare una significativa somma di denaro a un alto funzionario politico croato per ottenere in cambio la conclusione di un contratto.

8

Le indagini preliminari a carico di AY sono state avviate, in Croazia, il 10 giugno 2011. Al momento dell’adozione della decisione di avvio di tali indagini, è stato chiesto alla competente autorità ungherese di fornire un’assistenza giuridica internazionale interrogando AY in qualità di indagato e consegnandogli un invito a comparire.

9

Le autorità croate hanno più volte reiterato tale richiesta mediante commissione rogatoria. Tuttavia, l’Ungheria non vi ha dato seguito sulla base del rilievo che la sua esecuzione avrebbe pregiudicato gli interessi nazionali ungheresi. Di conseguenza, le indagini preliminari croate sono state sospese nel mese di dicembre 2012.

10

Ciò nondimeno, sulla base dei dati comunicati dalle autorità croate, il procuratore generale dell’Ungheria ha avviato, il 14 luglio 2011, indagini preliminari fondate sull’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che fosse stato commesso un reato consistente in fatti di corruzione attiva in ambito internazionale, previsto dal codice penale ungherese. Il giudice del rinvio indica che tali indagini sono state chiuse, con decisione dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese del 20 gennaio 2012, poiché gli atti commessi non costituivano reato ai sensi del diritto ungherese.

11

Dette indagini preliminari non sono state avviate nei confronti di AY in qualità di indagato, bensì unicamente in relazione al reato a carico di ignoti. In tale contesto, AY è stato sentito soltanto in qualità di testimone. Inoltre, non è stato sentito l’alto funzionario politico croato a cui era stata versata la somma di denaro.

12

Il 1o ottobre 2013, dopo l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e prima dell’avvio di indagini preliminari in Croazia, l’ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata ha emesso un MAE nei confronti di AY.

13

L’esecuzione di tale MAE è stata negata con decisione della Fővárosi Törvényszék (Corte della capitale, Ungheria), del 7 ottobre 2013, sulla base del rilievo che le informazioni disponibili consentivano di stabilire che era già stato intentato un procedimento penale in Ungheria in base ai medesimi fatti su cui si fondava il MAE e che detto procedimento si era concluso.

14

Dopo il rifiuto di esecuzione del MAE, AY è stato localizzato in Germania e in Austria, ma tali due Stati membri hanno dichiarato di aver deciso di non dare seguito all’avviso di ricerca internazionale emesso tramite l’Interpol, poiché la sua esecuzione era idonea a integrare una violazione del principio del ne bis in idem. Successivamente, il segretariato dell’Interpol ha deciso di cancellare l’avviso di ricerca internazionale spiccato contro AY e di negare alla Repubblica di Croazia l’utilizzo dei canali dell’Interpol a motivo dell’esistenza di un rischio di violazione del principio del ne bis in idem e per le ragioni di sicurezza internazionale dedotte dall’Ungheria.

15

Dopo il rinvio a giudizio di AY in Croazia, è stato emesso un nuovo MAE il 15 dicembre 2015, questa volta dalla sezione competente per i MAE del giudice del rinvio, che non è stato tuttavia eseguito dall’Ungheria.

16

Il 27 gennaio 2017 il giudice del rinvio ha nuovamente comunicato tale MAE alla competente autorità ungherese. Al riguardo tale giudice ha precisato che, dato che era stato già avviato davanti al medesimo un procedimento penale a carico di AY e che il MAE era stato inizialmente emesso dal pubblico ministero nella fase precedente all’apertura di tale procedimento, le circostanze nello Stato membro emittente erano mutate.

17

Dal momento che, dopo l’invio di tale secondo MAE, erano trascorsi 60 giorni senza risposta, il giudice del rinvio si è rivolto al membro croato di Eurojust. Tale giudice ha indicato che, dopo essere intervenuto, tale membro gli ha trasmesso il parere della competente autorità ungherese, in cui era precisato che quest’ultima riteneva di non essere obbligata a dare seguito al MAE emesso, sul quale si era già pronunciata durante la fase istruttoria del procedimento penale in Croazia. Pertanto, essa non sarebbe stata nemmeno vincolata dai termini per l’esame previsti nella decisione quadro 2002/584. Veniva inoltre indicato che in Ungheria non esistevano rimedi giuridici che autorizzavano l’arresto di AY o l’avvio di una nuova procedura di esecuzione del secondo MAE emesso in Croazia il 15 dicembre 2015. Un identico parere della competente autorità giudiziaria ungherese è stato trasmesso al giudice del rinvio il 4 aprile 2017.

18

In tali circostanze, il giudice del rinvio, da un lato, solleva dubbi in merito all’interpretazione dei motivi di non esecuzione di cui all’articolo 3, punto 2, e all’articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Tale giudice considera, infatti, che è la persona ricercata a formare l’oggetto del MAE, con la conseguenza che una decisione, invocata quale motivo di non esecuzione del MAE, deve riferirsi alla persona ricercata nella sua veste di indagato o di imputato. Qualora la persona ricercata sia stata sentita quale testimone nel corso del procedimento all’origine di tale decisione, quest’ultima non può costituire il fondamento di un rifiuto dell’esecuzione del MAE. Di conseguenza, la decisione di chiusura delle indagini preliminari in Ungheria, le quali non erano dirette nei confronti di AY, non potrebbe giustificare un rifiuto di consegna.

19

Dall’altro lato, detto giudice ritiene necessario adire la Corte per conoscere quali siano gli obblighi dello Stato membro dell’esecuzione, qualora un MAE sia stato emesso più volte da diverse autorità competenti, nel corso di fasi antecedenti e successive all’avvio di un procedimento penale.

20

Pertanto, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria, Croazia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 4, punto 3, della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che il fatto di non avviare un’azione penale per il reato oggetto di un [MAE] o di porvi fine si riferisca unicamente al reato che formi oggetto del [MAE] ovvero se tale disposizione debba essere intesa nel senso che la rinuncia all’azione penale o il ritiro delle accuse debba altresì riguardare la persona ricercata in qualità di indagato/imputato nell’ambito dell’azione penale medesima.

2)

Se uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della decisione quadro [2002/584], possa negare di dare esecuzione ad un [MAE] emesso, qualora l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro abbia deciso, vuoi di non avviare un’azione penale per il reato oggetto del [MAE], vuoi di porvi fine, nel caso in cui, nell’ambito di tale azione penale, la persona ricercata sia interessata in veste di testimone e non in veste di indagato/imputato.

3)

Se la decisione di porre fine ad un’istruttoria nell’ambito della quale la persona ricercata non possedesse lo status di indagato, essendo stata sentita in qualità di testimone, costituisca, per l’altro Stato membro, un motivo per non dar seguito al [MAE] emesso, conformemente all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro [2002/584].

4)

Quale sia il collegamento tra il motivo obbligatorio di diniego di consegna di cui all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro nel caso in cui “in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro [...]” e il motivo facoltativo di rifiuto di consegna previsto all’articolo 4, punto 3, della decisione quadro nel caso in cui «la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni.

5)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro [2002/584] debba e

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