Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_194/2013 Sentenza del 3 settembre 2013 Corte di diritto penale Composizione Giudici federali Mathys, Presidente, Schneider, Eusebio, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, ricorrente, contro 1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 2. B.________, patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli, opponenti. Oggetto Tentato omicidio per dolo eventuale; arbitrio, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Fatti: A. Con sentenza del 24 maggio 2012 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di lesioni intenzionali gravi, rissa, contravvenzione alla LStup, ripetuta minaccia, danneggiamento, ripetuta ingiuria, nonché violenza o minaccia contro le autoritŕ e i funzionari e lo ha condannato, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilitŕ, alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.-- inflittagli con decreto d'accusa del 4 febbraio 2008. L'esecuzione della pena č stata parzialmente sospesa condizionalmente. La Corte ha pure ordinato un trattamento psicologico ambulatoriale della durata di 3 anni. A.________ č stato inoltre condannato a versare all'accusatore privato B.________ un risarcimento del torto morale e un indennizzo per le spese legali. B. Il Ministero pubblico e l'accusatore privato hanno inoltrato appello, impugnando la condanna per lesioni intenzionali gravi, mentre A.________ un appello incidentale, contestando i reati di ripetuta minaccia e violenza o minaccia contro le autoritŕ e i funzionari. Con sentenza del 7 dicembre 2012, constatata la crescita in giudicato della condanna per gli altri capi d'imputazione nonché della misura, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello incidentale e, in parziale accoglimento degli altri appelli, ha dichiarato A.________ autore colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, in luogo di lesioni intenzionali gravi. Riconosciutogli in parte uno stato di lieve scemata imputabilitŕ, gli ha quindi inflitto la pena detentiva di 5 anni e 3 mesi, a valere quale pena unica comprensiva di quella summenzionata, e alla multa di fr. 100.--, fissando a 1 giorno la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Ha infine aumentato gli importi degli indennizzi in favore dell'accusatore privato. In breve la condanna per tentato omicidio per dolo eventuale si fonda sui fatti seguenti: La sera del 17 aprile 2011, sulla via pubblica, č sorto un diverbio tra A.________, l'accusatore privato e un terzo uomo, sfociato in una rissa nel corso della quale il primo č stato ferito (in modo non grave) alla schiena, mentre il secondo a una mano. L'accusatore privato si č poi allontanato e si č recato in un esercizio pubblico poco distante, cercando qualcosa per ovviare al sanguinamento della sua lesione. Pulita la ferita, si č fermato davanti al bancone del bar per bere uno o due whisky. Dopo una decina o una quindicina di minuti, anche A.________ č entrato nel medesimo esercizio pubblico attraverso la porta secondaria e si č immediatamente avventato sull'accusatore privato, attaccandolo da tergo, e brandendo un coltello ha colpito a casaccio la parte anteriore del suo volto a due distinte riprese. Un altro avventore ha quindi afferrato A.________ e lo ha allontanato a forza dal bar, facendo cosě cessare l'attacco. A.________ č poi rientrato con il coltello ancora in mano, proferendo minacce di morte all'indirizzo dell'accusatore privato. Sul viso di quest'ultimo sono state riscontrate due ferite da taglio di 12, rispettivamente 15 centimetri; egli non č mai stato in pericolo di vita. C. A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando in sostanza la derubricazione dell'imputazione di tentato omicidio per dolo eventuale in lesioni intenzionali gravi, con conseguente conferma della pena pronunciata in prima sede. Chiede inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con designazione dell'avvocato Stefano Pizzola quale suo patrocinatore d'ufficio. Diritto: 1. Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale cantonale superiore che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF), il gravame č di massima ammissibile, perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 2. Il ricorrente contesta di essersi reso colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale. La conclusione dei giudici cantonali al proposito poggerebbe su accertamenti che egli censura come arbitrari, perché fondati su una valutazione insostenibile delle prove. 2.1. Prima di esaminare le censure ricorsuali relative al dolo, č necessario vagliare quelle di arbitrio. La nozione di arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., č oggetto di abbondante giurisprudenza, a cui per brevitŕ si rinvia (v. tra tante DTF 138 I 49 consid. 7.1; con particolare riguardo alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2). Trattandosi di un diritto costituzionale, il ricorrente che si prevale della violazione del divieto dell'arbitrio deve soddisfare le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (sulle stesse v. DTF 137 V 57 consid. 1.3) : critiche vaghe o di stampo appellatorio sono inammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3). Rilevasi ancora che, a norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente, che censura un accertamento arbitrario dei fatti, deve dimostrare che l'eliminazione del vizio puň essere determinante per l'esito del procedimento. 2.2. Nella fattispecie l'argomentazione ricorsuale disattende le citate esigenze: in larga misura l'insorgente si limita in effetti a criticare in modo generico e appellatorio la decisione impugnata, richiamando semplicemente determinate prove e proponendone la sua interpretazione, senza confrontarsi tuttavia con la dettagliata valutazione globale operata dalla CARP. 3. 3.1. Secondo il ricorrente sarebbe in primo luogo arbitrario attribuire credibilitŕ alle dichiarazioni dell'accusatore privato e non alle sue, come fatto dalla CARP. Citando alcuni stralci dei verbali di interrogatorio, egli sostiene che la versione fornita dall'accusatore privato non possa essere definita coerente. Orbene, i giudici cantonali non hanno proceduto a una valutazione della credibilitŕ generale delle parti, ma l'hanno piuttosto riferita ai singoli frammenti di tutta la vicenda che li ha visti coinvolti. Hanno confrontato le loro versioni su ogni specifico punto e quindi ricercato se fossero supportate, laddove possibile, da altri riscontri. Sulla base di questo dettagliato esame, la CARP ha infine stabilito i fatti. Nel rilevare le pretese omissioni e incoerenze dell'accusatore privato, l'insorgente non ne spiega minimamente l'incidenza sugli accertamenti ritenuti. Insufficientemente e impropriamente mot